Codice della Strada

Titolo III
DEI VEICOLI

Capo III
VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

Sezione I
Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione
Art. 81 c.d.s.
Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti.

1.Dipartimento per i trasporti terrestri

Gli accertamenti tecnici previsti dal presente codice in materia di veicoli a motore e di quelli da essi trainati sono effettuati da dipendenti appartenenti ai ruoli del Dipartimento per i trasporti terrestri della VI, VII, VIII e IX qualifica funzionale o dirigenti, muniti di diploma di laurea in ingegneria o architettura, ovvero diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o maturità scientifica.

2.I dipendenti di cui al comma 1, muniti di diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o maturità scientifica, vengono abilitati all'effettuazione degli accertamenti tecnici a seguito di apposito corso di qualificazione con esame finale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.

3.Il regolamento determina i profili professionali che danno titolo all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui ai commi precedenti.

4.Con decreto del Ministro dei trasporti vengono fissate le norme e le modalità di effettuazione del corso di qualificazione previsto dal comma 2.


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