Convegno del 23/02/2007 sul Nuovo Processo di Separazione e Divorzio

L'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara ha organizzato un incontro con il Prof. Avv. Paolo Luiso, Professore Ordinario titolare della cattedra di Diritto Processuale Civile presso l'Università degli Studi di Pisa, sul Nuovo processo di separazione e divorzio, tema di grande attualità, tenuto conto che alcuni articoli della riforma hanno comunque aperto la strada a interpretazioni e applicazioni diverse da parte degli organi giudiziari che si occupano del settore. (Testo di Legge)


Introduzione

Il prof. Luiso ha, come sempre, affrontato con efficacia e chiarezza le principali problematiche connesse alla nuova normativa, ed in particolare ha analizzato alcuni aspetti processuali di particolare interesse, come gli effetti della costituzione tardiva del convenuto o i rapporti tra i meccanismi di controllo dei provvedimenti presidenziali.
Naturalmente questo resoconto non vuole essere nulla di più di quello che è, e cioè un breve riepilogo di quanto è stato spiegato nel corso del convegno, per dare modo a chi legge di conoscere tesi autorevoli in relazione ad una riforma che lascia ancora oggi forti dubbi interpretativi.


Il Nuovo Rito

Il relatore inizia con una introduzione sulla distinzione tra diritti indisponibili e non dei coniugi e diritti indisponibili dei figli minori o maggiorenni handicappati, in ordine ai quali il Giudice deve statuire d'ufficio, indipendentemente dalla domanda di uno dei genitori e nell'illustrare le principali novità introdotte dalla riforma, sottolinea come il legislatore abbia voluto superare il rito ambrosiano, che considerava l'udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente come prima udienza di trattazione, con la conseguenza che tutte le domande, con la documentazione correlata, dovevano essere svolte nella udienza presidenziale, finendo per sovraccaricare eccessivamente la fase preliminare.
Con la riforma, è sufficiente la sola domanda di separazione o divorzio, con l'allegazione dei fatti costitutivi di essa, mentre ogni altra ulteriore domanda può essere proposta anche nelle fasi processuali successive, senza che si determini alcuna decadenza.


Costituzione del Convenuto

La nuova normativa (Art. 706) inoltre ha stabilito non solo che il convenuto debba farsi assistere da un difensore fin dalla fase presidenziale, con la conseguenza che il convenuto comparso senza legale si considera come non comparso, ma anche che il Presidente del Tribunale, nel fissare con decreto l'udienza davanti a sè, conceda al convenuto un termine per depositare una memoria difensiva e i documenti che ritenga opportuni.
Ma cosa succede se il convenuto si costituisce senza depositare la memoria entro il termine assegnatogli oppure la deposita tardivamente, magari direttamente in udienza?
La legge non disciplina tali ipotesi, per cui bisogna far ricorso all'interpretazione: certamente, se oggetto della domanda, sia pure tardiva, sono i diritti indisponibili del minore, le richieste del genitore non incorrono in alcuna decadenza e il Presidente, come già accennato, decide su di esse.
Al contrario, se il convenuto nella sua memoria avanza richieste patrimoniali nel proprio interesse, esse sono da considerarsi tardive e, almeno nella fase davanti al Presidente, non potranno essere esaminate; questo non esclude, per quanto detto in precedenza, che esse non possano essere riproposte nella fase successiva, davanti al Giudice Istruttore.

Provvedimenti Interinali

Altre novità interessanti introdotte dalla legge del 2006 riguardano i mezzi di impugnazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti emessi dal Presidente del Tribunale: l'art. 708 IV° comma c.p.c prevede che i contro i provvedimenti di cui al terzo comma è proponibile il reclamo avanti alla Corte di Appello entro 10 gg. dalla notificazione del provvedimento.
Si tratta di una previsione del tutto nuova rispetto al passato: infatti, prima della riforma i provvedimenti temporanei ed urgenti del Presidente potevano essere revocati o modificati dal Giudice Istruttore solo in presenza di mutamenti nelle circostanze, mentre adesso è previsto un doppio canale di impugnazione: il reclamo e la richiesta di revoca o modifica al Giudice Istruttore.
In quest'ultima ipotesi, altra novità interessante, non è più necessario che si sia verificato un mutamento delle circostanze per poter chiedere la revoca e/o modifica, con la conseguenza che il Giudice Istruttore potrà riesaminare la medesima questione senza preclusioni o limiti, e magari giungere a conclusioni diverse rispetto a quelle assunte dal Presidente alla base del suo provvedimento.
Alla luce delle nuove disposizioni, è possibile che uno stesso provvedimento sia oggetto contestualmente di reclamo e di richiesta di revoca: in questo caso ci potranno essere dei problemi di contrasto tra decisioni, ma, sempre in via di interpretazione, il relatore evidenzia come non si possa escludere che le parti possano chiedere al Giudice Istruttore di revocare e/o modificare la decisione della Corte di Appello investita del reclamo.


Conclusioni

Certamente bisognerà aspettare il formarsi degli orientamenti della giurisprudenza e della dottrina per poter avere una maggiore chiarezza sugli aspetti più problematici della nuova normativa.
Un ultima considerazione (o curiosità): nel corso della sua relazione, il Prof. Luiso ammette che, per il figlio maggiorenne non handicappato non autosufficiente, il genitore convivente possa avanzare richieste di natura patrimoniale.
Tale orientamento non è condiviso nel Tribunale di Massa, ove si nega tale possibilità, lasciando al figlio maggiorenne la titolarità esclusiva di agire nei confronti dei genitori per ottenere un assegno di mantenimento in proprio favore.


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