1.Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell'articolo 429 commi 1 e 2.
2.Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova. Il decreto contiene altresì, a pena di nullità, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza. [1]
2-bis.Con il decreto l'imputato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
3.Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio.
4.All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, è notificata la richiesta del pubblico ministero.
5.Al difensore dell'imputato è notificato avviso della data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3.