Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro VI
PROCEDIMENTI SPECIALI

Titolo III
GIUDIZIO DIRETTISSIMO
Art. 450 c.p.p.
Instaurazione del giudizio direttissimo.

1.Quando procede a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare.

2.Se l'imputato è libero, il pubblico ministero lo cita a comparire all'udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non può essere inferiore a tre giorni.

3.La citazione contiene i requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere a), b), c), d-bis), f), con l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonchè la data e la sottoscrizione. La citazione contiene, inoltre, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza. La citazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo, se non contiene l'avvertimento di cui al periodo precedente ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere c) e f).

4.Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall'articolo 431, formato dal pubblico ministero, è trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.

5.Al difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l'avviso della data fissata per il giudizio.

6.Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alle indagini espletate.


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