Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro III
PROVE

Titolo III
MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA

Capo III
SEQUESTRI
Art. 260 c.p.p.
Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate.

1.Cose deperibili. Distruzione di cose sequestrate Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo, anche di carattere elettronico o informatico, idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia.

2.L'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell'articolo 259. Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria.

3.Se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione.

3-bis.L'autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'organo accertatore o della persona offesa, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non è più assoggettabile a riesame, dispone il prelievo di uno o più campioni, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364, e ordina la distruzione della merce residua, nel caso di merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, quando le stesse sono di difficile custodia ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando risulti evidente la violazione dei predetti divieti, anche in ragione della natura contraffatta o usurpativa delle merci. Se la conservazione della merce è assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato.

3-ter.Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, procede alla distruzione delle merci contraffatte o usurpative sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione, salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria, ed è preceduta dal prelievo di uno o più campioni, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364.


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