Disposizioni attuative, di coord. e transitorie

TITOLO III
NORME TRANSITORIE
Art. 259 disp. att. c.p.p.
Disciplina della competenza e della riunione dei procedimenti.

1.Ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio le disposizioni del codice si applicano solo per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

2.La riunione non può essere disposta e la connessione non opera tra i procedimenti che proseguono con l'osservanza del codice abrogato e quelli per i quali si applica il codice.


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