TITOLO II
NORME DI COORDINAMENTO
Art. 233 disp. att. c.p.p.
Giudizio direttissimo.
1.Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono il giudizio direttissimo in casi, con forme o termini diversi da quelli indicati nel codice.
2.Tuttavia, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo, anche fuori dei casi previsti dagli articoli 449 e 566 del codice, per i reati concernenti le armi e gli esplosivi e per i reati commessi con il mezzo della stampa. [1]
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio-8 febbraio 1991, n. 68 (in G.U. 1a s.s. 13/2/1991, n. 7), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.