Disposizioni attuative, di coord. e transitorie

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE

Capo VIII
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDAGINI PRELIMINARI
Art. 106 disp. att. c.p.p.
Informativa al giudice civile o amministrativo che ha redatto denuncia di reato.

1.Nel caso previsto dall'articolo 331 comma 4 del codice, il procuratore della Repubblica informa senza ritardo il giudice civile o amministrativo delle richieste da lui formulate alla conclusione delle indagini preliminari.


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