Disposizioni attuative, di coord. e transitorie

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE

Capo VII
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MISURE CAUTELARI
Art. 101 disp. att. c.p.p.
Termine per la decisione sulla richiesta di riesame.

1.Nel procedimento previsto dall'articolo 309 del codice, se l'udienza è rinviata a norma dell'articolo 127 comma 4 del codice, il termine per la decisione sulla richiesta di riesame decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.

2.Quando l'imputato è detenuto o internato in luogo posto fuori del circondario del tribunale competente, il termine previsto dall'articolo 309 comma 10 del codice decorre dal momento in cui pervengono al tribunale gli atti assunti dal magistrato di sorveglianza a norma dell'articolo 127 comma 3 del codice. Il magistrato di sorveglianza senza ritardo assume le dichiarazioni dell'imputato, previo tempestivo avviso al difensore e trasmette gli atti al tribunale con il mezzo più celere.


Vai alla Ricerca Articoli


Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.004 secondi