Danno da Perdita Parentale: metodo di calcolo del Tribunale di Roma

TRIBUNALE di ROMA: Nota esplicativa della tabella per il calcolo del danno non patrimoniale da perdita parentale.
Danno da Perdita Parentale: metodo di calcolo del Tribunale di Roma
Domenica 16 Gennaio 2011

1. Il sistema elaborato nel 2007

Nell'anno 2007 il Tribunale di Roma, per ovviare agli inconvenienti emersi nel tempo con l'applicazione del sistema di riferimento per il danno da perdita di un congiunto elaborato fin dal 1996 e che potevano sintetizzarsi nella incompleta elencazione dei casi predeterminati di risarcimento, una limitazione dei criteri di correzione del valore base strutturati solo sulla esistenza o meno di congiunti o sulla convivenza o meno del congiunto, l'omessa espressa considerazione dell'età della vittima e dell'età del congiunto tra i criteri per la determinazione dell'importo del risarcimento, ha immaginato un diverso sistema basato su di una impostazione di versa, meglio in grado di garantire una adeguata personalizzazione del risarcimento.

Tale sistema muoveva dalla enucleazione, pur consapevole della ovvia considerazione della molteplicità dei fattori che devono essere considerati nella determinazione del danno da morte, di una serie di essi che avevano la caratteristica di essere presenti in tutti i casi, e cioè:

1) il rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il superstite, dovendosi presumere che il danno è, secondo l' "id quod plaerunque accidit", tanto maggiore quanto più stretto è il rapporto;
2) l'età del supersite, dovendosi anche in questo caso ritenere esistente un rapporto di funzionalità inversa essendo tanto maggiore il danno quanto minore è l'età del superstite quando il danno si verifica, in quanto
destinato a protrarsi per un tempo maggiore ed in un momento, quando interessa soggetti ancora minori di età, spesso cruciale per la formazione della personalità del superstite;
3) l'età della vittima dovendosi, anche in questo caso, ritenere esistente un rapporto di funzionalità inversa essendo tanto minore il danno quanto maggiore è l'età della vittima al momento del fatto, nella triste ma ovvia considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;
4) la convivenza tra la vittima ed il superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite.

Per consentire una adeguata valutazione di tale sistema di variabili, si era ritenuto opportuno adottare non più un sistema rigido basato su di un importo risarcitorio di base da modificare in più ed in meno, ma di un sistema a punti basato sulla determinazione del corrispettivo economico del danno mediante l 'attribuzione di un punteggio numerico che tenesse conto della sua entità così come emergente sulla base dei criteri enucleati, e la moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro che costituisce il valore ideale del singolo punto di danno non patrimoniale.

Sono stati divisi i criteri in cinque classi (rapporto parentale, età della vittima, età del superstite, convivenza e composizione del nucleo familiare) ed in ciascuna classe si sono previste specifiche variabili a ciascuna delle quali è stato assegnato un punteggio.

Il risarcimento totale, quindi, era pari al punteggio risultante dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle ipotesi previste ricorrenti nel caso concreto in esame, moltiplicato per il valore del punto determinato sulla base dei concreti importi già liquidati dal Tribunale di Roma.

In concreto tale meccanismo determinava la liquidazione del danno - nel 2007 - attraverso una operazione di questo tipo: per la perdita di un figlio di venti anni, domandato da un genitore di quaranta, che convivesse col defunto sarebbe stata di euro 8.000 (valore del punto) per 29 (20 punti per il rapporto di parentela, 4 per l'età della vittima, 3 per l'età del superstite, 2 per la convivenza) per un totale di € 232.000.

2. La necessità di operare degli aggiustamenti al sistema

I primi due anni di applicazione del nuovo sistema hanno posto in evidenza il
falto che alcune delle criticità per superare le quali era stato elaborato non erano state del tutto risolte ed anzi alcune si erano accentuate.

Ad esempio il nuovo sistema tendeva ad affermare un punteggio in qualche modo fisso, determinato dal solo rapporto di parentela, senza che fossero predetenmnati i margini per il possibile apprezzamento della situazione concreta;
il rapporto di convivenza che al massimo poteva variare il risarcimento di due punti quando lo stesso potrebbe avere un significato importante nella determinazione della entità del danno subito dal congiunto proprio per quel rilievo che assume non la sola parentela ma la comunione di vita che in qualche modo consegue al rapporto di convivenza, specie quando protratto nel tempo; la mancata considerazione di uno specitìco valore aggiunto nel caso che la vittima fosse l'unico familiare del sopravvissuto, si pensi ad esempio ad un minore che finisce affidato ai servizi sociali; la non adeguata valutazione del fatto che la durata della vita deve essere valutata separatamente per ogni classe di età di guisa che per la classe eccedente gli ottanta anni non può essere valutata 0,5 punti in quanto l'aspettativa di vita di chi ha superato gli ottanta anni non è determinata dalla vita media ma, come dimostrato dagli specifici studi eseguiti nel particolare settore, in media chi ha superato gli ottanta anni ha una aspettativa di vita più consistente rispetto alla vita media proprio perché si tratta di soggetti che hanno dimostrato di appartenere alla parte di campione geneticamente più longevo, sulla base della selezione veriticatasi.
Sotto tale aspetto è stato previsto che il punteggio attribuito per il rapporto parentale sia suscettibile di riduzione fino ad un terzo in presenza di particolarità che ne facciano apprezzare la concreta attenuazione (si pensi ad esempio ai coniugi separati il cui matrimonio non sia stato ancora sciolto, etc)

Si è poi previsto che la circostanza della non convivenza con la vittima possa essere apprezzata con una riduzione del punteggio complessivamente conseguito fino ad un terzo, mentre la situazione della inesistenza di altri familiari possa comportare un aumento del punteggio da un terzo alla metà del punteggio complessivamente conseguito.

Sono state corrette anche piccole incongruenze quali la diversa valutazione tra fratelli unilaterali e i fratelli germani per tener conto della ormai avvenuta modificazione della struttura base della famiglia o la differenziazione tra il nipote diretto ed il nipote figlio del fratello.

Si è ritenuto, infine opportuno chiarire che il rapporto di convivenza che si intende tutelare, come peraltro ricordato dall'orientamento del giudice di legittimità, presuppone la prova della effettiva esistenza di un serio e prolungato vincolo di natura parafamiliare e che, quando sussistente, determina una sostanziale equiparazione all'equivalente categoria di rapporto parentale, tenendo conto della progressiva modificazione della realtà anche costituzionale del concetto di famiglia.

Per l'anno 2010 si è ritenuto opportuno confennare il sistema individuato per l'anno 2009 rinviando al 2011 la valutazione in ordine agli effetti dello stesso ed alla necessità di eventualmente operare correzioni o precisazioni in presenza di riscontrati effetti indesiderati o discorsivi.

E' stato, pertanto, operato unicamente un aggiornamento dell'importo utilizzato a base per il calcolo sulla base del tasso di inflazione rilevato dall'Istat per l'anno 2009, portandolo ad euro 8.562 per l'anno 2010.



3. Uso della tabella

Come tutte le tabelle non aventi uno specifico fondamento normativo ma solo interpretativo, esse costituiscono in un determinato momento il punto di arrivo di una riflessione collettiva che ha come scopo rendere meglio interpretabile l'iter logico della decisione che verrà adottata ed in qualche misura la sua prevedibilità, sia pure a soli fini indicativi.
E' evidente che la presenza di circostanze tali da far ritenere il giudice di essere in presenza di un caso che si allontana dalle caratteristiche del cd "caso medio" in base al quale sono state realizzate, impone al giudice di liquidare le somme che a suo avviso costituiscano il corretto risarcimento, salvo offrire una adeguata motivazione.

Esempio: Tabella 2010.

Risorse utili

Applicazione gratuita per il calcolo del danno da perdita parentale.

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