Cassazione: ancora una decisione in materia di ripartizione di competenza tra il Tribunale ordinario e il Tribunale per i Minorenni

Ordinanza n. 20354 del 05/10/2011 della Sesta Sezione della Corte di Cassazione.
Cassazione: ancora una decisione in materia di ripartizione di competenza tra il Tribunale ordinario e il Tribunale per i Minorenni
Venerdi 4 Novembre 2011

L'ordinanza del 05/10/2011 n. 20354 della Sesta Sezione della Corte di Cassazione trae origine da un ricorso per la modifica delle condizioni di separazione richiesta da una madre che, nel lamentare di non poter vedere il figlio a causa della condotta ostruzionistica del padre, ne chiedeva l'affidamento esclusivo.

Il Tribunale ordinario, dopo aver acquisito informazioni tramite i Servizi Sociali, affidava provvisoriamente il minore ai servizi sociali con collocazione presso la madre e, dichiaratosi incompetente, trasmetteva gli atti al Tribunale per i Minorenni.

Il Tribunale per i Minorenni si dichiarava a sua volta incompetente e sollevava conflitto di competenza ex art. 45 c.p.c., ritenendo che nel caso di specie sussisteva la competenza del Tribunale ordinario.

La Corte, con l'ordinanza in esame, ha avuto modo di fare alcune importanti precisazioni:

  1. Se è vero che l'art. 333 c.c. in caso di pregiudizio per i minori, prevede che il Tribunale per i Minorenni possa emettere i provvedimenti convenienti, è altresì vero che l'art. 155 c.c prevede che il Giudice della separazione possa decidere anche ultra petitum, assumendo i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse materiale e morale di essa; anche l'art. 709 ter attribuisce al Giudice della separazione il potere di adottare i provvedimenti opportuni quando emergono gravi inadempienze o atti che arrecano pregiudizio al minore

  2. Tanto il giudice specializzato che il giudice ordinario in presenza di una situazione di pregiudizio per i minori possono assumere provvedimenti volti a tutelare i figli

  3. Pertanto, nel procedimento di modifica delle condizioni di separazione è competente il tribunale ordinario, e non il tribunale per i minorenni, ad adottare i provvedimenti in caso di condotta pregiudizievole dei genitori, quali, tra gli altri, l'allontanamento del figlio e l'affidamento all'altro genitore o ad un terzo.

  4. Di una competenza residuale del Tribunale per i Minorenni - fermo restando la sua competenza esclusiva in materia di decadenza dalla potestà - si potrebbe parlare non tanto con riferimento al contenuto della domanda, quanto piuttosto ai soggetti che potrebbe proporla: il procedimento ex art. 333 avanti al Giudice specializzato può essere attivato dai parenti o dal pubblico Ministero o anche, in casi di urgenza, dal Giudice Minorile, mentre il procedimento per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio può essere promosso solo dai coniugi.

 

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