Devi recuperare un credito? Richiedi una consulenza legale onlineLo studio legale Andreani, nel tutelare le ragioni di chi vanta un credito nei confronti di persona fisica e/o società inadempiente, promuove le azioni che si rendono necessarie per il recupero coattivo del dovuto, facendo ricorso agli strumenti giuridici previsti nel codice di procedura civile volti a tale risultato.
Se il debitore non adempie spontaneamente all'obbligazione versando il corrispettivo pattuito al creditore, questi può scegliere se promuovere una causa civile ordinaria nei confronti del proprio debitore o se fare ricorso a strumenti giudiziari alternativi che, ricorrendo determinati presupposti, consentono di ottenere un titolo esecutivo in tempi più rapidi: tali strumenti sono il procedimento per ingiunzione (c.d. decreto ingiuntivo) e il procedimento sommario di cognizione, introdotto dalla L. 69/2009.

Lo studio legale Andreani peraltro opera anche nell'interesse di diverse società estere, che intrattengono rapporti commerciali in Italia.
Nel caso in cui si renda necessario svolgere la funzione procuratoria per conto di società estere e non sia possibile incontrare personalmente in Italia il legale rappresentante di dette società per autenticare, in qualità di avvocato, la firma apposta sulla procura ad litem, per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja del 05/10/1961 (tra cui l'Italia), è prevista una procedura semplificata di legalizzazione della procura ad litem, rilasciata da una autorità pubblica straniera, che la rende valida ed efficace anche nel territorio italiano, la c.d. Apostille: essa consiste nella attestazione della qualifica legale del pubblico ufficiale (o funzionario) che ha sottoscritto l'atto e l'autenticità del suo sigillo o timbro.
Ogni Paese aderente indica quali sono le autorità competenti a rilasciare l'Apostille: in Italia, per gli atti notarili, giudiziari e dello stato civile competente è il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione l'atto è formato, mentre in Spagna, ad esempio, competente ad apporre l'Apostille agli atti notarili è l'Ordine dei Notai della provincia dove viene rogato l'atto (che naturalmente dovrà essere in duplice lingua).
Ma vediamo più in dettaglio quali sono gli strumenti giuridici, alternativi alla causa ordinaria, previsti dall'ordinamento italiano per il recupero dei crediti.


Il decreto ingiuntivo

Il procedimento per ingiunzione o ricorso per decreto ingiuntivo è disciplinato dagli artt. 633 e segg del c.p.c..
L'art. 633 c.p.c. così recita testualmente: "Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o consegna se del diritto fatto valere si dà prova scritta....omissis".
Pertanto, il creditore munito di prova scritta del credito - ad es: fatture, scritture contabili, documenti in cui il debitore riconosce l'esistenza del debito ecc - può conseguire un provvedimento del giudice in breve tempo, senza contraddittorio con il debitore e senza necessità di ulteriore istruttoria (come invece richiesto in una causa ordinaria); tale provvedimento, c.d. decreto ingiuntivo, che deve essere notificato (cioè comunicato a mezzo ufficiale giudiziario) al debitore, può essere immediatamente esecutivo - e in tal caso il creditore potrà subito iniziare una procedura esecutiva nei confronti del debitore (qualora questi perseveri nell'inadempimento); oppure può non essere munito della provvisoria esecutività, con la conseguenza che il creditore dovrà attendere 40 gg, decorrenti dalla notifica del decreto al debitore, perchè tale atto diventi esecutivo.
Se però nel predetto termine il debitore propone opposizione al decreto ingiuntivo (immediatamente esecutivo o no), ossia impugna il provvedimento contestando l'esistenza del credito, si instaura una causa ordinaria vera e propria, che si concluderà con una sentenza di conferma o revoca del decreto ingiuntivo emesso.
In difetto di opposizione, invece, il decreto ingiuntivo diventa definitivamente esecutivo e non potrà più essere impugnato.


Le prove nel decreto ingiuntivo

L'art. 634 cpc contiene un elenco di massima di ciò che la legge considera prova scritta per la concessione del decreto ingiuntivo: "Sono prove scritte idonee .... le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata, e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.... Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale sono altresì prove scritte gli estratti autentici delle scritture contabili..."
Il predetto elenco non è tassativo, e al riguardo sono interessanti le pronunce di diversi tribunali, che hanno emesso un decreto ingiuntivo sulla base del contenuto di alcune e-mail, ampliando così il concetto di "prova scritta", che, come abbiano già evidenziato, costituisce il presupposto indefettibile per la concessione di questa tipologia di provvedimento.
I Tribunali di Cuneo e Ancona, ad esempio, hanno accolto il ricorso per decreto ingiuntivo di società, creditrici di una somma di denaro nei confronti di altre società, condividendo implicitamente la tesi dei ricorrenti che nel loro ricorso sostenevano che le e-mail, nelle quali il debitore assicura il pagamento del dovuto al creditore, costituiscono senza dubbio una promessa unilaterale o ricognizione di debito e al tempo stesso che dette e-mail possano ritenersi un documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, idoneo a soddisfare il requisito legale della forma scritta ai sensi e per gli effetti degli artt. 633 e 634 cpc. (c.f.r. Trib. Cuneo in data 15/12/2003).


Il procedimento sommario di cognizione

Oltre al procedimento per decreto ingiuntivo, nel 2009 il legislatore ha introdotto e disciplinato un nuovo procedimento, c.d. "procedimento sommario di cognizione", previsto dagli artt. 702 bis, 702 ter e 702 quater, il quale si caratterizza per essere un modello processuale alternativo al rito ordinario e volto a conseguire in tempi più brevi un provvedimento finale, laddove non sia possibile il ricorso per decreto ingiuntivo, già illustrato, per difetto dei requisiti previsti dal codice.
Tale procedimento, che è ancora in via sperimentale, essendo stato introdotto solo nel 2009, in linea di massima è esperibile quando la causa, per il tipo di accertamento che esige, possa essere decisa all'esito di una attività istruttoria breve e semplificata, destinata a concludersi rapidamente.
Questo può capitare quando il giudice debba risolvere una questione di diritto che non richiede attività istruttoria, oppure quando la causa possa essere decisa sulla base di documenti prodotti, senza quindi che vi sia la necessità di sentire una serie interminabile di testimonianze su fatti che devono ancora essere accertati nel loro accadimento, oppure, ancora, quando la controversia possa essere definita con la sola consulenza tecnica d'ufficio, ossia con una perizia da parte di uno specialista che aiuti il Giudice a risolvere questioni tecniche di non particolare complessità o, ancora, quando per l'accertamento dei fatti è sufficiente l'audizione di pochi testimoni che possono essere sentiti in un'unica sessione di udienza.
A questo proposito qualche interprete ha anche prospettato la possibilità che le parti conducano i propri testimoni direttamente alla prima udienza, per essere eventualmente sentiti dal giudice, senza alcun rinvio e all'insegna della celerità, come impone il rito sommario.





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