Gli interessi moratori sono dovuti dal debitore in ritardo nel pagamento del proprio debito (debitore in mora).
Essi costituiscono una sorta di risarcimento per il danno causato dal ritardo nel pagamento e pertanto devono essere corrisposti anche se non previsti contrattualmente, tra l'altro senza l'onere per il creditore di provare il danno subito.
DLGS n. 231 09/10/2002 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali"
NOTA:
Nel caso di ritardati pagamenti negli appalti pubblici i tassi di mora sono diversi, così come le modalità di calcolo, e per questo
abbiamo predisposto un'
utility di calcolo
appositamente studiata per questo ambito di applicazione.
| Calcolo Interessi di Mora sul Tuo Sito? |
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Copia e incolla il seguente codice (senza modifiche) nelle tue pagine: |
1. Gli interessi moratori decorrono, automaticamente, dal giorno successivo
alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non è stabilito
nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che
sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente
termine legale:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento della
fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di
contenuto equivalente;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento
delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è
certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta
equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di
ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la
data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta
equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento
delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla
data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste
dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della
conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali,
qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di
pagamento in epoca non successiva a tale data.
3. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili,
il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il
termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei
prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal
giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il
saggio degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, è
maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.
4. Le parti, nella propria libertà contrattuale, possono stabilire
un termine superiore rispetto a quello legale di cui al comma 3 a
condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto
e rispettino i limiti concordati nell'ambito di accordi
sottoscritti, presso il Ministero delle attività produttive, dalle
organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale
della produzione, della trasformazione e della distribuzione per
categorie di prodotti deteriorabili specifici.
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