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CALCOLO INTERESSI DI MORA

Attuazione della Direttiva 2000/35/CE
"Lotta contro i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali"


Importo €
Data Inizio:
 
Data Fine:
 
Applica la maggiorazione del 2%
(art. 4, comma 3, 'vendita di prodotti alimentari deteriorabili')

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Copia e incolla il seguente codice nelle tue pagine:

Gli interessi moratori sono dovuti dal debitore in ritardo nel pagamento del proprio debito (debitore in mora).

Essi costituiscono una sorta di risarcimento per il danno causato dal ritardo nel pagamento e pertanto devono essere corrisposti anche se non previsti contrattualmente, tra l'altro senza l'onere per il creditore di provare il danno subito.


DLGS n. 231 09/10/2002 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali"


NOTA:
Nel caso di ritardati pagamenti negli appalti pubblici i tassi di mora sono diversi, così come le modalità di calcolo, e per questo abbiamo predisposto una nuova applicazione appositamente studiata per questo scopo.


Decorrenza degli Interessi di Mora (Art. 4 Dlgs 231)

1. Gli interessi moratori decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
3. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.
4. Le parti, nella propria libertà contrattuale, possono stabilire un termine superiore rispetto a quello legale di cui al comma 3 a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati nell'ambito di accordi sottoscritti, presso il Ministero delle attività produttive, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili specifici.



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Avvocato Anna Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451 - Polizza Generali: 271920590