Calcolo Contributo Unificato

Contributo unificato 2024: calcolo rapido del contributo unificato in base al valore della causa, al tipo di procedimento giudiziario (civile, amministrativo e tributario) e al grado di giudizio, con aumenti, riduzioni ed esenzioni.

Il calcolo del contributo unificato è aggiornato al D.L. 132/2014 (decreto giustizia), convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014 e al D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014.

Il bottone Calcola prevede 3 opzioni: valore determinato, non indicato e indeterminabile; per stabilire se applicare la riduzione del 50% al contributo unificato consulta le relative note.

Con il bottone Procedimenti con Contributo Fisso è possibile visualizzare le voci per le quali il contributo unificato è determinato in modo forfettario, senza tenere conto del valore della causa, oppure non è dovuto (procedimenti esenti).

E' possibile calcolare il contributo unificato per scaglioni anche in ambito amministrativo con riferimento ai procedimenti in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, nonchè di provvedimenti delle Autorità indipendenti. Per tutti gli altri procedimenti amministrativi il contributo è determinato in misura fissa.

Contributo Unificato nel Processo Tributario:
Aggiornamento Legge di Stabilità 2014 (vedi Nota)
Art. 1, comma 598, lett. a), L. 27/12/2013, n. 147

CALCOLO CONTRIBUTO UNIFICATO
Processo   Giudizio
  Valore determinato €:  
   Valore non indicato    Valore indeterminabile
   riduzione del 50% v. note


Il contributo unificato è ridotto del 50% nei seguenti casi:

  • Procedimenti speciali previsti nel libro IV, titolo I (procedimenti sommari) del c.p.c., vale a dire: procedimenti per ingiunzione, procedimenti per convalida di sfratto, procedimenti cautelari o possessori, accertamento tecnico preventivo;
  • Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado;
  • Procedimenti di sfratto per morosità (il valore della causa si determina in base all importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell’atto di citazione per la convalida);
  • Procedimenti di finita locazione (il valore si determina in base all’ammontare del canone di un anno);
  • Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego (tranne quanto previsto dall’art. 9 comma 1-bis del DPR 115/2002).

Nota 1: in base alla circolare ministeriale del 29/9/2003 l’impugnazione, ossia il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento, assume le forme di un ordinario giudizio di appello per il quale non è più applicabile la riduzione del 50% del contributo unificato.

Nota 2: nella circolare ministeriale del 17 marzo 2023, si chiarisce che per il procedimento semplificato di congnizione, ex artt. 281-decies e segg. c.p.c. (nuovo rito), il contributo unificato è dovuto per l’intero.

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Gli aumenti del 2014:

Il D.L. n. 90 del 24/06/2014, pubblicato sulla G.U. n. 144 del 24/06/2014, ha stabilito una serie di aumenti del contributo unificato finalizzati alla copertura dei mancati introiti derivanti dall' introduzione del processo telematico.
Si tratta di aumenti generalizzati intorno al 15% sia per la tabella a scaglioni che per alcuni procedimenti dove il contributo unificato è dovuto in misura fissa.

Consulta la tabella aggiornata.
La tabella precedente è disponibile in questa pagina.

Legge di stabilità 2014 e Processo Tributario:

Art. 1, comma 598, lett. a), L. 27/12/2013, n. 147

Il comma 3 bis dell'art. 14 del D.P.R. 115/02 è stato così modificato: "3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito".

Le Novità del 2013:

La legge n. 228 del 24/12/2012 (c.d. legge di stabilità 2013) ha introdotto alcune novità per quanto riguarda il contributo unificato.
- Sanzione pari al contributo unificato versato in caso di impugnazione dichiarata infondata, inammissibile o improcedibile, anche per le impugnazioni incidentali.

Nei procedimenti amministrativi:
- Aumento da 1500 a 1800 euro per i riti abbreviati di cui al Titolo V, Libro IV del Codice del Processo Amministrativo.
- Aumento della metà per tutti i giudizi di impugnazione di cui all' articolo 13 comma 16-bis del T.U. sulle spese di giustizia.
- Aumento da 600 a 650 euro per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e per i casi non previsti da specifiche disposizioni.
- Introduzione di 3 scaglioni per i provvedimenti riguardanti appalti e lavori pubblici e delle autorità indipendenti (€ 2000 per cause di valore fino a 200.000 euro, € 4000 per cause di valore compreso tra 200.000 ed 1 milione di euro, ed € 6000 per cause di valore oltre il milione di euro).

Leggi l' articolo pubblicato.

Gli aumenti del 2012:

Si richiama l'attenzione alle modifiche sul contributo unificato introdotte nel DPR 115/2002 dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111:


1) Aumento del contributo unificato in appello e in cassazione (dal 1ˆ gennaio 2012)
Il D.L. 98 ha disposto (con l'art. 37, comma 6, lettera 'b') l'introduzione del comma 1-bis all'art. 9 del DPR 115/2002:
"1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione (appello e reclamo ndr) ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione."


- Il contributo unificato è raddoppiato nei procedimenti dinanzi alle Sezioni specializzate in materia di impresa di cui al D.L. 168/2003 (art. 13, comma 1-ter DPR 115/2002 introdotto con la L. 24 marzo 2012, n. 27).


2) Nuovo regime per le domande riconvenzionali (dal 1ˆ gennaio 2012)
Art. 14 comma 3 DPR 115/02: "La parte di cui al comma 1(*), quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta".
(*) comma 1: "La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.


3) Obbligo di indicazione PEC, fax e codice fiscale
Art. 13, comma 3-bis DPR 115/02: "Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso, il contributo unificato è aumentato della metà".
Art. 13, comma 6-bis, lettera e): (ricorsi amministrativi) "... I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ...".


NOTA: l'art. 261 del DPR 115/2002 stabilisce che per i ricorsi in cassazione in materia tributaria il contributo unificato si applica ancora nella misura prevista per il processo civile.


Riferimenti Normativi

- D.L. 132/2014 (Decreto giustizia: art. 19, comma 1, lett. d).

- D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (Art. 53).

- Legge di stabilità 2014 (Art. 1, comma 598, lett. a)).

- Legge di stabilità 2013 (Art. 1 commi 17, 25 e 27).

- D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 155 del 6 luglio 2011) recante: "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria Art. 37"

- Artt. dal n. 9 al n. 18 del D.P.R. 115/2002 e successive modificazioni (Parte II Voci di Spesa, Titolo I Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario).

- Art. n. 261 del D.P.R. 115/2002 (spese processuali nel processo tributario dinanzi alla Corte di cassazione)

- Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (in Supplemento ordinario n. 114/L alla Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 125 del 31 maggio 2010), coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, recante: "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica Art. 48-bis"

- Legge finanziaria 23.12.2009 n.191 (finanziaria 2010), commi 212 e seguenti che modificano gli artt. 9, 10 e 13 del dpr 115/2002 relativamente al contributo unificato, in vigore dal 1° gennaio 2010.

- D.P.R. 30 maggio 2002, N. 115: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia come modificato dall'art. 1, comma 1307 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).


Rimborso del Contributo Unificato

E' possibile richiedere il rimborso del contributo unificato nei casi in cui sia stato versato in misura superiore al dovuto oppure dove non richiesto come ad esempio:
- versamento di un importo riferito ad uno scaglione superiore.
- versamento effettuato per un procedimento esente.
- versamento al quale non ha fatto seguito l'iscrizione a ruolo etc. etc.

In questa pagina sono disponibili tutti i modelli da compilare per la richiesta di rimborso del contributo unificato.


Disciplina del Contributo Unificato

Il contributo unificato è disciplinato dagli articoli che vanno dal n. 9 al n. 18 del D.P.R. 115/2002; riportiamo di seguito l'art. 9 e i riferimenti ad alcuni degli articoli principali:
Art. 9 (Contributo unificato)
1. E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10.
1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonche' per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo e' dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.

- Art. 10 (Esenzioni).
- Art. 13 (Importi del contributo unificato).
- Art. 14 (Obbligo di pagamento).


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