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Questa utility consente di calcolare il contributo unificato in base al valore della causa o alla tipologia del procedimento giudiziario.
Il bottone [Calcola] prevede 3 opzioni: valore determinato, non indicato e indeterminabile; per stabilire se applicare la riduzione del 50% si consultino le relative note.
Con il bottone [Procedimenti con Contributo Fisso] è possibile visualizzare le voci per le quali il contributo unificato è determinato in modo forfettario, senza tenere conto del valore della causa, oppure non è dovuto (procedimenti esenti).


 
Calcolo del contributo unificato basato sul valore della causa
Processo   Giudizio
  Valore determinato €:  
  Valore non indicato   Valore indeterminabile
 
  riduzione del 50%   (v. note)


NOTA: Il contributo unificato è dimezzato nei seguenti casi:

  • Procedimenti speciali previsti nel libro IV, titolo I (procedimenti sommari) del c.p.c., vale a dire: procedimenti d'ingiunzione, procedimenti per convalida di sfratto e procedimenti cautelari o possessori;
  • Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
  • Giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento;
  • Procedimenti di sfratto per morosità: per i quali il valore della causa si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida;
  • Procedimenti di finita locazione: il cui valore si determina in base all'ammontare del canone di un anno;
  • Controversie individuali di lavoro concernenti rapporti di pubblico impiego.
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Copia e incolla il seguente codice nelle tue pagine:

NOVITA':

Si richiama l'attenzione alle modifiche introdotte nel DPR 155/2002 dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111:


1) Aumento del contributo in appello e in cassazione (dal 1ˆ gennaio 2012)
Il D.L. 98 ha disposto (con l'art. 37, comma 6, lettera b) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 9 del DPR 155:
"1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione (appello ndr) ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione."


2) Nuovo regime per le domande riconvenzionali (dal 1ˆ gennaio 2012)
Art. 14 comma 3 DPR 115/02: "La parte di cui al comma 1(*), quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta".
(*) comma 1: "La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.


3) Obbligo di indicazione PEC, fax e codice fiscale
Art. 13, comma 3-bis: "Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso, il contributo unificato è aumentato della metà".
Art. 13, comma 6-bis, lettera e): (ricorsi amministrativi) "... I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ...".


Riferimenti Normativi

- Artt. dal n. 9 al n. 18 del D.P.R. 115/2002 e successive modificazioni.
- Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 155 del 6 luglio 2011) recante: "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria Art. 37"
- Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (in Supplemento ordinario n. 114/L alla Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 125 del 31 maggio 2010), coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, recante: "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica Art. 48-bis"
- Legge finanziaria 23.12.2009 n.191 (finanziaria 2010), commi 212 e seguenti che modificano gli artt. 9, 10 e 13 del dpr 115/2002 relativamente al contributo unificato, in vigore dal 1° gennaio 2010.
- D.P.R. 30 maggio 2002, N. 115: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia come modificato dall'art. 1, comma 1307 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).


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