La mediazione è l'attività svolta da un terzo
imparziale (il mediatore) finalizzata ad assistere due o più
soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione
di una controversia.
Il mediatore, assolutamente imparziale e
"super partes", ha il compito di individuare l'interesse primario
delle parti e di guidarle nell'individuazione di un accordo che
possa soddisfarle entrambe, con l'auspicio che tale accordo possa
costituire la base per una regolamentazione serena e collaborativa
di eventuali futuri rapporti tra le stesse.
Il mediatore, così come stabilito dal D.M. 180/2010,
è un soggetto che deve possedere un titolo di studio non
inferiore al diploma di laurea universitaria triennale o, in
alternativa, deve essere iscritto ad un ordine professionale.
E' inoltre in possesso di una specifica formazione di almeno 50 ore su
materie quali ad esempio la normativa in materia di mediazione e conciliazione,
la metodologia delle procedure di negoziazione e le relative tecniche di
gestione del conflitto e di interazione comunicativa.
Il mediatore non è né un giudice, né un semplice arbitro,
ma deve svolgere il compito di "facilitatore" nel raggiungimento di un accordo tra le parti.
Talvolta si usa impropriamente il termine "conciliazione" al posto di "mediazione" ma esiste una differenza sostanziale: la mediazione è il procedimento finalizzato al raggiungimento di un accordo tra due parti in contrasto, mentre la conciliazione è il risultato finale di tale procedimento nel caso in cui questo abbia successo, ovvero quando si raggiunge un accordo tra le parti stesse.
No, l'art. 5 del DM n.180/2010 stabilisce chiaramente quali sono
le materie per le quali sussiste l'obbligo di richiedere il
procedimento della mediazione.
Ecco l'elenco delle materie obbligatorie:
- Affitto di aziende
- Comodato (prestito di beni a titolo gratuito)
- Contratti assicurativi Contratti bancari Contratti finanziari
- Diritti reali: proprietà, usufrutto, servitù…
- Divisione: comproprietà, comunione tra coniugi…
- Locazioni
- Patti di famiglia
- Risarcimento danni da responsabilità medica
- Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità (es: internet)
- Successioni ereditarie
Sono ad esempio materie non obbligatorie:
- Condominio
- Contratti di vendita, trasporto, deposito…
- Pagamento somme
- Prestazioni d'opera e servizi
- Risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti
- in generale ogni altra materia non ricompresa tra quelle obbligatorie.
NOTA: il D.L. 225/2010 stabilisce che le controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti diventeranno obbligatorie a partire dal 20 Marzo 2012.
No, la mediazione non deve e non può essere richiesta in caso di separazioni e divorzi e neppure in controversie di lavoro e diritto previdenziale.
La domanda di mediazione si presenta mediante deposito di una
"istanza" presso uno degli organismi di mediazione iscritti
nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia.
Nel caso di domande presentate presso due organismi diversi
verrà data priorità a quella inoltrata per prima; in
tal caso farà fede la data e l'ora di presentazione della
domanda.
Entro i quindici giorni successivi al deposito della domanda,
l'organismo di conciliazione designa un mediatore e fissa il primo
incontro dandone comunicazione alle parti.
La parte che ha ricevuto la domanda di mediazione, dovrà
comunicare la propria adesione almeno 5 giorni prima della data dell'incontro fissato.
No, se la materia rientra tra quelle obbligatorie. Infatti, se le parti in lite si rivolgono subito al giudice, lo stesso assegnerà loro (non oltre la prima udienza) un termine di 15 giorni per la presentazione della istanza di mediazione.
No, se il procedimento della mediazione è già iniziato non può essere interrotto in qualunque momento ma deve comunque concludersi con un verbale redatto dal mediatore, a prescindere dall'esito della mediazione.
Il mediatore designato (scelto dall'organismo di conciliazione o dalle parti di comune accordo),
convoca le parti, in sessioni riservate o congiunte, e svolge un'azione mirata al raggiungimento
di un accordo amichevole per la definizione della controversia.
Non vi è limite al numero di incontri che
il mediatore può richiedere, purchè sia rispettato il
tempo massimo di 4 mesi per la conclusione del procedimento.
Durante il procedimento il mediatore ha la facoltà di
formulare anche una proposta per la risoluzione della controversia,
proposta che le parti possono decidere liberamente di accettare o meno.
La mediazione si svolge presso la sede operativa dell'organismo di conciliazione scelto per il procedimento.
L'organismo di conciliazione può essere scelto dalle parti di comune accordo oppure, se le parti hanno inoltrato separatamente le istanze a due organismi diversi, viene individuato in base alla priorità di presentazione delle istanze stesse; in altre parole la mediazione si svolgerà presso l'organismo di conciliazione a cui è stata presentata la prima domanda in ordine di tempo.
Il mediatore viene scelto dall'organismo di conciliazione secondo criteri stabiliti dal proprio regolamento interno che, nella maggior parte dei casi, sono ispirati dal principio della 'rotazione' e/o della 'competenza' per materia.
Si, il mediatore può essere indicato dalle parti ma solo su decisione congiunta. In altre parole le parti possono scegliere un organismo di mediazione e nel contempo indicare uno specifico mediatore operante al suo interno solo di comune accordo; in questo modo viene garantita l'imparzialità del mediatore rispetto alla controversia.
L'Avvocato Andreani è iscritta nell' elenco dei mediatori abilitati che operano presso l'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara.
Si, e a tal proposito, è bene evidenziare che,
trattandosi di un procedimento che inevitabilmente tocca aspetti di natura
giuridica - afferenti ai diritti e ai doveri delle parti - è
fortemente consigliata, anche se non obbligatoria, la presenza di
un legale di fiducia.
Si tenga presente infatti che il rifiuto di una proposta formulata dal
mediatore può avere delle conseguenze di carattere economico nel caso in cui
il giudice dovessere riformulare la stessa proposta a conclusione della causa ordinaria.
La presenza di un legale è fondamentale quindi per valutare l'opportunità
di accogliere o meno le proposte presentate nel corso della mediazione in relazione alla possibilità
di intraprendere la strada di un successivo giudizio ordinario, oppure nel coadiuvare la parte nella
formulazione di proposte transattive coerenti con i principi del diritto civile.
Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi, nel corso dei quali il mediatore organizza uno o più incontri tra le parti.
No, la mediazione si svolge in forma strettamente privata ed in più il mediatore, oltre al dovere di imparzialità, ha l'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite dalle parti durante tutto il procedimento.
Si, ma anche in questo caso vale l'obbligo di riservatezza nel senso che tutto quello che ciascuna parte riferirà al mediatore sarà coperto dal più assoluto riserbo; il mediatore potrà riferire solo ed esclusivamente ciò che ciascuna parte vorrà far sapere all'altra.
E' sufficiente che non risponda alla prima comunicazione dell'organismo di conciliazione e non si presenti al primo incontro. L'organismo redigerà una sorta di verbale in cui si attesta la volontà della controparte di non voler iniziare la mediazione.
Se la mediazione ha esito positivo e le parti raggiungono un
accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale
viene allegato il testo dell'accordo, redatto dalle parti stesse ed
eventualmente dai loro avvocati.
Inoltre, su richiesta delle parti, l'accordo raggiunto potrà essere omologato dal
Presidente del Tribunale acquisendo così efficacia esecutiva.
Se le parti non raggiungono un accordo, il mediatore può
(senza alcun obbligo) formulare di sua iniziativa una proposta di
mediazione, che viene comunicata alle parti.
Le parti hanno inoltre la facoltà di richiedere concordemente al mediatore la
formulazione di una proposta di conciliazione, nel qual caso il
mediatore è obbligato a farlo.
In entrambi i casi le parti possono decidere se accettare o meno la proposta del mediatore;
in caso di non raggiungimento della conciliazione il mediatore
redigerà un verbale di fallita conciliazione, utile per il
successivo giudizio.
Oltre alle spese fisse di avvio della mediazione, stabilite in Euro 40,00 per ciascuna parte, il Ministero ha stabilito una tabella delle indennità in base al valore presunto della controversia; tale indennità può essere aumentata o diminuita in base a particolari situazioni alcune delle quali sono note a priori mentre altre dipendono dall'andamento della mediazione.
Per avere un'idea dei costi dell'intero procedimento in base al valore della controversia e sui fattori che comportano un aumento o una riduzione dei costi potete utilizzare queta
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No, le spese di mediazione non sono decurtabili da quelle della successiva causa,
neppure nel caso di mediazione obbligatoria.
Vi è anzi un caso in cui le spese legali non 'seguono la soccombenza' come solitamente avviene;
questo si verifica quando una delle parti che ha rifiutato la proposta del mediatore
intenta la causa (parte attrice) risulta aver ragione e la vince,
ma la sentenza ripropone la stessa proposta formulata dal mediatore.
In questo caso la parte attrice non soltanto non ottiene il rimborso delle proprie spese legali, pur avendo vinto,
ma deve pagare anche quelle del convenuto che ha perso la causa ed in più il giudice
la condanna al versamento di un'ulteriore somma corrispondente al contributo unificato dovuto.
Non esiste una vera e propria detraibilità delle spese di
mediazione ma, in base all'art. 17, tutti gli atti, documenti e
provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti
dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi
specie e natura.
Inoltre, il verbale di accordo è esente
dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro;
viceversa l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
Si, ma solo per le materie obbligatorie e, naturalmente, se si hanno i requisiti di reddito per essere ammessi al
gratuito patrocinio (in questo caso all'organismo di conciliazione non è dovuta alcuna indennità).
Per richiedere la mediazione con il patrocinio dello Stato la parte che presenta la domanda è
tenuta a depositare presso l'Organismo di Conciliazione apposita dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata anche dal mediatore designato.
Il limite di reddito previsto dall'art.76 dell D.P.R. n.115/2002 è di Euro 10.628,16
(reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione).
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi
conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia.
No, l'attuale legislazione non prevede questa possibilità; le spese coperte dal gratuito patrocinio si limitano all'indennità dovuta all'organismo di conciliazione, mentre l'onorario dell'avvocato dovrà essere corrisposto a parte.
Calcolo Costi e Tariffe della Mediazione Civile