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Questa applicazione consente di calcolare i costi della mediazione civile in base al valore della controversia ed alle tariffe ministeriali ai sensi del DM n. 180/2010, come modificato dal DM n. 145/2011.
Gli importi calcolati sono riferiti a ciascuna delle parti.



CALCOLO TARIFFE MEDIAZIONE CIVILE

Valore controversia
Materia obbligatoria:  ( riduzione per le materie obbligatorie ex art. 5 )
Assenza controparte:
 ( riduzione a 40 o 50 euro )
Complessità:
 ( aumento fino al % )
Proposta formulata:
 ( aumento pari al 20 % )
Esito positivo:
 ( aumento fino al % )
IVA:   %     Spese avvio imponibili:

Calcolo Tariffe Mediazione Civile sul Tuo Sito?
Copia e incolla il seguente codice nelle tue pagine:

Materie Obbligatorie ex Art. 5

  • Affitto di aziende
  • Comodato (prestito di beni a titolo gratuito)
  • Contratti assicurativi
  • Contratti bancari
  • Contratti finanziari
  • Diritti reali: proprietà, usufrutto, servitù…
  • Divisione: comproprietà, comunione tra coniugi…
  • Locazioni
  • Patti di famiglia
  • Risarcimento danni da responsabilità medica
  • Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa ecc.
  • Successioni ereditarie

Materie Non Obbligatorie

  • Condominio (1)
  • Contratti di vendita, trasporto, deposito…
  • Pagamento somme
  • Prestazioni d'opera e servizi
  • Risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti (1)
  • Ogni altra materia non ricompresa tra quelle obbligatorie

NOTE:
(1) Il D.L. 225/2010 convertito nella Legge 26 febbraio 2011, n. 10 stabilisce che le controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, previste dall'art. 5 del DM n.180/2010, diventeranno obbligatorie a partire dal 20 Marzo 2012.
(2) La mediazione non può essere richiesta in caso di separazione e divorzio e nelle cause di lavoro e diritto previdenziale.
(3) Le spese di avvio (€ 40,00) e le spese di mediazione calcolate sono dovute in egual misura da ciascuna delle parti.


Per ulteriori informazioni si rimanda all' articolo pubblicato ed alle ultime novità in materia.


Avvertenza: l'applicativo fornisce come risultato una forbice tariffaria (minimo e massimo) basata sulla tabella ministeriale cui vengono applicate eventuali riduzioni o maggiorazioni, alcune delle quali a discrezione dell'organismo di mediazione.
Poiché, come recita l'Art.5 del DM 145/2011, gli importi minimi e massimi della tabella ministeriale sono derogabili, per una valutazione ufficiale dei costi è necessario rivorgersi all'organismo di mediazione accreditato presso cui si svolgerà la conciliazione.


IVA e spese di avvio: alcuni organismi di conciliazione considerano le spese di avvio come una sorta di 'acconto' sulla mediazione, e quindi soggette all' IVA.
Altri invece considerano tali spese 'esenti IVA', e quindi non facenti parte dell'imponibile.
In attesa di una comunicazione ufficiale da parte dell'Egenzia delle Entrate abbiamo lasciato la possibilità di considerare tali spese come imponibili IVA o meno tramite l'apposito checkbox.





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Avvocato Anna Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451 - Polizza Generali: 271920590