Questa applicazione calcola il maggior danno nelle obbligazioni pecuniarie confrontando gli interessi legali con quelli calcolati in base al rendimento medio dei titoli di stato di durata non superiore ai 12 mesi, oppure in base al rendistato, ovvero il rendimento medio di un paniere di titoli di stato pluriennali, oppure in base al tasso di inflazione Istat.


CALCOLO MAGGIOR DANNO
La data minima impostabile è 01/01/1980 e la data massima 29/02/2024.

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rendimento medio dei BOT a 3, 6 e 12 mesi (Cass. n.19499/2008)
rendimento medio dei soli BOT annuali
rendistato (rendimento medio titoli con scadenza > 12 mesi)
tasso d'inflazione Istat (indice FOI)
Rendimenti: netti lordi
Sviluppo del calcolo: annuale(confronta con i tassi medi annuali)
mensile(confronta con i tassi rilevati mensilmente)
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Il Maggior Danno

La possibilità di ottenere come risarcimento un "maggior danno" in caso di inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie è prevista dall' articolo 1224 del Codice Civile:
"1. Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.
2. Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non e` dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori."

In altri termini il comma 2 prevede, per il creditore, il diritto di dimostrare e richiedere al debitore il "maggior danno" subìto rispetto a quanto previsto al comma 1.


Il Maggior Danno e gli Interessi Legali

Nella seconda metà degli anni 70, periodo in cui l'inflazione reale oscillava tra il 15% ed il 20%, con un tasso di interesse legale al 5% (v. tabella storica), i risarcimenti basati sul saggio legale coprivano solo una piccola parte dei danni da mancato pagamento.
Inoltre, con un divario così ampio tra inflazione e tasso legale (v. storico indici Istat), molti debitori ritenevano vantaggioso non onorare volutamente i propri debiti, potendo impiegare le somme di denaro non corrisposte in operazioni finanziare molto proficue (il rendimento dei semplici BOT all'epoca sfiorava il 20% netto annuo).
D'altra parte anche il costume tipicamente italiano delle dilazioni di pagamento ha accentuato il fenomeno delle insolvenze pecuniarie, non trovando peraltro un valido deterrente nella legge o nella giurisprudenza del momento.
La legge n. 662/1996 ha modificato le modalità di adeguamento del tasso di interesse legale e, dal 1999, questo tasso viene aggiornato con maggior frequenza "sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso d'inflazione registrato nell'anno".
Tuttavia, nonostante quest'ultimo l'intervento legislativo in materia, il tasso legale si è nuovamente trovato, in diverse occasioni, al di sotto dell'inflazione reale.
Basti pensare alla fase macroeconomica di questi ultimi anni, determinata in parte dalla crisi economica internazionale, che in un certo qual modo sembra ripercorrere alcuni scenari storici sopra descritti: un tasso legale basso (1% nel 2010 e 1,5% nel 2011) con un'inflazione al 3% in costante crescita (doppia rispetto al tasso legale) ed i rendimenti dei BOT al 6% (i BTP sono oltre il 7%).


Il Maggior Danno e le Sezioni Unite

Dopo un periodo iniziale in cui la giurisprudenza di legittimità ha lasciato al debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del maggior danno ex. art. 1124, la giurisprudenza di merito e l'inflazione galoppante, hanno spinto la Cassazione a prendere in considerazione, limitatamente a determinate categorie di creditori, alcuni elementi di 'presunzione', come ad esempio il differenziale tra il tasso legale e l'inflazione Istat (la quarta opzione nel nostro calcolatore).
Successivamente la tematica del 'maggior danno' è stata per così dire 'accantonata' in quanto fino al 1996 il tasso di interesse è stato portato al 10%, valore ben più alto dell'inflazione reale di quel periodo.
Recentemente però il problema della quantificazione del maggior danno è tornato alla ribalta a causa della congiuntura sfavorevole e delle mutate dinamiche dei tassi di interesse.
Nel 2008, anno in cui l'inflazione, dopo molti anni, risulta nuovamente superiore al saggio di interesse legale del 3%, interviene la sentenza n. 19499/2008 delle Sezioni Unite che introduce per la prima volta il rendimento degli investimenti finanziari "a basso rischio", nella fattispecie i titoli di stato di durata inferiore o uguale ai 12 mesi, come punto di riferimento nella determinazione del maggior danno.
Vengono inoltre abbandonati i criteri presuntivi, prima limitati ad alcune categorie di creditori, per estendere a tutti il riconoscimento del maggior danno in via presuntiva, ferma restando la possibilità per il creditore di dimostrare un danno più ingente, come anche per il debitore di provare l'esistenza di un danno inferiore.
Infine, aspetto questo di non poco conto, si riconosce espressamente la possibilità di dimostrare l'ulteriore maggior danno anche nel caso in cui il creditore, a causa dei pagamenti insoluti, sia costretto a ricorrere giocoforza al credito bancario.
La sentenza parte dalla considerazione che "la più comune e prudente forma di investimento del denaro ha una redditività superiore al tasso dell'interesse legale, con la conseguenza che, per il debitore di un'obbligazione pecuniaria, in linea di massima continua a poter essere economicamente conveniente non adempiere tempestivamente, così lucrando la differenza tra quello che è agevolmente in grado di ricavare dal denaro non versato al creditore durante la mora debendi e quello che dovrà al creditore quando adempirà la propria obbligazione".
Tale riflessione, apparentemente ovvia ma in realtà fortemente innovativa alla luce della precedente giurisprudenza, individua nell'inadempimento di tipo pecuniario una sorta di "finanziamento implicito", ponendosi l'ambizioso obbiettivo di incrementare l'efficacia del maggior danno come deterrente all'insolvenza nei pagamenti.
Ecco in sintesi i principi di diritto della sentenza:
"...nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., comma 2 (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) è in via generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento - dovendo ritenersi superata l'esigenza di inquadrare a tale fine il creditore in una delle categorie a suo tempo individuate - nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 c.c. comma 1;
- è fatta salva la possibilità del debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore a quella differenza, in relazione al meno remunerativo uso che avrebbe fatto della somma dovuta se gli fosse stata tempestivamente versata;
- il creditore che domandi a titolo di maggior danno una somma superiore a quella differenza è tenuto ad offrire la prova del danno effettivamente subito, quand'anche sia un imprenditore, mediante la produzione di idonea e completa documentazione, e ciò sia che faccia riferimento al tasso dell'interesse corrisposto per il ricorso al credito bancario sia che invochi come parametro l'utilità marginale netta dei propri investimenti;
- in entrambi i casi la prova potrà dirsi raggiunta per l'imprenditore solo se, in relazione alle dimensioni dell'impresa ed all'entità del credito, sia presumibile, nel primo caso, che il ricorso o il maggior ricorso al credito bancario abbia effettivamente costituito conseguenza dell'inadempimento, ovvero che l'adempimento tempestivo si sarebbe risolto nella totale o parziale estinzione del debito contratto verso le banche; e, nel secondo, che la somma sarebbe stata impiegata utilmente nell'impresa".

Infine, la recente sentenza n. 21982 del 24/10/2011 ha ribadito ulteriormente i principi di diritto sopra enunciati, precisando altresì che, nel caso specifico, "...la condotta inadempiente e morosa del debitore ha reso insufficiente e comunque più oneroso il normale e ordinario autofinanziamento...".


Note Conclusive

1) Nella tabella allegata alla sentenza n. 19499/2008, dove si evidenzia il divario tra i rendimenti dei titoli di stato ed il saggio legale, sono riportati i tassi del cosiddetto rendistato, ovvero il rendimento medio di un paniere di titoli di stato pluriennali, pubblicato mensilmente dalla Banca d'Italia.
La parte dispositiva della sentenza tuttavia è molto chiara e parla di rendimenti netti dei titoli di stato di durata non superiore ai 12 mesi, ovvero tutte le tipologie di BOT emessi dallo Stato Italiano.
Alla luce di questa discrasia contenuta nella sentenza e per una maggiore completezza delle funzionalità di calcolo, abbiamo previsto la possibilità di calcolare il maggior danno anche rispetto al rendistato.
2) Talvolta, in alcuni testi che trattano del maggior danno, si fa riferimento al rendimento medio dei BOT annuali (esclusi quindi i BOT trimestrali e semestrali). questo dato è generalmente superiore rispetto al rendimento medio complessivo di tutti i BOT e pertanto, pur essendo la citata sentenza molto chiara al riguardo, abbiamo mantenuto la doppia possibilità di calcolo:
 - la prima opzione (rendimento medio dei BOT a 3, 6 e 12 mesi) calcola il maggior danno applicando alla lettera il dispositivo della sentenza.
 - la seconda opzione (rendimento medio dei soli BOT annuali) effettua il confronto con il rendimento dei soli BOT annuali.
3) Poichè nella citata legge del 1996, che disciplina i criteri con cui è determinato il saggio di interesse legale, si fa riferimento al rendimento lordo dei titoli di stato, abbiamo previsto, a titolo puramente indicativo, la doppia modalità di calcolo, con la possibilità di scegliere tra tassi di rendimento netti o lordi.
4) Nell'ottica di una maggiore flessibilità dello strumento, abbiamo inoltre previsto la doppia possibilità di calcolo:
 - annuale: è la modalità prevista dalla sentenza 19499: per l'intero anno si confrontano gli interessi legali con un tasso di riferimento annuale, calcolato come media dei singoli tassi mensili.
 - mensile: il confronto è sviluppato mese per mese, utilizzando i tassi medi rilevati mensilmente dalla Banca d'Italia o dall'Istat.


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Credits

Si ringrazia l'Avv. Luciano Pinna del foro di Sassari per aver proposto la realizzazione di questa utility.

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