In questa pagina è disponibile un simulatore per il calcolo della liquidazione giudiziale dei compensi professionali nei procedimenti penali secondo i parametri ministeriali stabiliti nel DM n. 140/2012.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2/4/2014 il DM 55/2014 con i parametri forensi.

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LIQUIDAZIONE COMPENSO AVVOCATI - PROCEDIMENTI PENALI
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Competenza:
FASIMinMedMaxCompensoOre
Studio€ 150€ 300€ 1.200
Introduttiva€ 300€ 600€ 900
Istruttoria€ 270€ 900€ 1.800
Decisoria€ 270€ 900€ 1.350
Esecutiva€ 10 / h€ 20 / h€ 30 / h
Incarico collegiale: aumento del: % art. 1, comma 4
Più parti: aumento del: % art. 12, comma 4
Ulteriore valutazione: aumento del: % art. 12, commi 2 e 3
Includi accessori
IVA: CPA:
Rit. acc.

Calcolo Liquidazione nei Procedimenti Civili

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N.B. Si precisa che l'art. 9 del DL n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. 27/2012, NON obbliga a fare riferimento ai suddetti parametri per la predisposizione del preventivo di massima di cui al comma 4, terzo periodo.

NOTE

  • Nella colonna "compenso" è possibile inserire importi personalizzati, con valori che, all'occorrenza, possono anche superare le soglie indicate. La selezione dei valori precalcolati (minimo, medio, massimo) sovrascriverà sempre qualsiasi altro importo inserito manualmente.
    Il compenso per la fase esecutiva è espresso in € / ora (o frazione di ora) e pertanto è necessario indicare il numero di ore complessivo impiegato durante tale fase (ultima colonna sulla destra).

  • Abbiamo predisposto una griglia di aumenti e riduzioni personalizzati, previsti nel decreto ministeriale 140, dipendenti dal verificarsi di particolari condizioni o legati alla natura stessa di taluni procedimenti (ad es: aumento per incarico collegiale o riduzione per gratuito patrocinio).

    Avvertenza:
    Nelle situazioni che prevedono più di una riduzione la norma contenuta nel D.M. non indica il criterio da adottare per il calcolo e pertanto, in attesa di chiarimenti da parte del Ministero, la scelta è limitata ad una riduzione per volta.

  • Il campo "Ulteriore valutazione" consente la possibilità di esprimere una valutazione soggettiva secondo quanto indicato ai commi 2 e 3 dell'art. 12: Il giudice deve tenere conto della natura, complessita' e gravita' del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell'eventuale urgenza della prestazione. ..., si tiene conto di tutte le particolari circostanze del caso, quali, a titolo di esempio, il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, l'entita' economica e l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, la continuita', la frequenza, l'orario e i trasferimenti conseguenti all'assistenza prestata.

  • Nella sezione "Spese" si possono indicare le eventuali spese sostenute, comprese quelle forfettarie ex art. 15. Il campo per la selezione delle spese forfettarie è previsto per consentire una valutazione complessiva delle spese rimborsabili da concordare con il cliente nella fase negoziale.

  • E' anche possibile includere nel prospetto finale gli accessori di legge, ovvero l'IVA e la quota per la cassa di previdenza forense. Per attivare le due opzioni clicca sul bottone [Includi accessori]. Entrambe le opzioni sono selezionate automaticamente ma è possibile agire sui rispettivi checkbox in modo indipendente. Per disattivare contenporaneamente gli accessori di legge clicca nuovamente sullo stesso pulsante.

  • Diversamente da quanto avviene nel calcolo della notula penale, dove il livello di dettaglio delle attività consente una valutazione più accurata dell'opera prestata, qui i compensi sono stabiliti forfettariamente per "macro-fasi" in base al valore della causa ed all'organo giudicante. Si consiglia quindi l'utilizzo congiunto di questo applicativo con il calcolo della parcella penale, basato sul tariffario 2004, con la possibilità di effettuare le opportune "riparametrazioni" in aumento o in diminuzione.

  • L'art. 13 stabilisce che i parametri previsti per l'attivita' giudiziale penale operano anche nei riguardi della parte civile, ma per quanto non rientri nelle fasi penali, operano i parametri per l'attività giudiziale civile.

  • Il comma 7 dell'art. 1 ribadisce che le soglie numeriche indicate, sia nei minimi che nei massimi, non sono vincolanti per la liquidazione del compenso.

  • Utilizza sempre la virgola come separatore dei decimali.

  • Il calcolatore accetta anche importi con il separatore delle migliaia, eventualmente preceduti dal simbolo dell'euro (€).


Avvertenza:
Questa utility è realizzata per un uso non professionale e le informazioni fornite si intendono a carattere puramente indicativo.


Fasi del procedimento

Riportiamo qui di seguito l'elenco delle attività tipiche riconducibili alle diverse "macro-fasi" dei procedimenti penali come indicato nell'art. 14 del D.M. 140.


Fase di studio

Esame e studio degli atti, ispezioni dei luoghi, ricerca dei documenti, consultazioni con il cliente, parere rilasciato al cliente in forma scritta o orale


Fase introduttiva

Atti introduttivi, esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie.


Fase istruttoria

Richieste, scritti, partecipazione o assistenza all'udienza (pubblica o in camera di consiglio), atti o attivita' istruttorie, procedimentali processuali anche preliminari, attività funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alle investigazioni o alla formazione della prova, comprese le liste, le citazioni, e le relative notificazioni di testimoni, consulenti, indagati o imputati di reato connesso o collegato.


Fase decisoria

Difese orali o scritte anche in replica, assistenza alla discussione delle altre parti (in camera di consiglio o udienza pubblica).


Fase esecutiva

Tutte le attivita' connesse all'esecuzione della pena o delle misure cautelari.


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