Calcolo Termini 183 e 190 c.p.c.

Questa applicazione consente di calcolare rapidamente, in un unico passaggio, i termini di scadenza per il deposito delle memorie ex art. 183 cpc, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 cpc.
Se un termine cade di sabato, di domenica o in un giorno festivo l’applicazione passa automaticamente al primo giorno lavorativo successivo (per conoscere i giorni "saltati" posiziona il mouse sul bottone "informazioni" che compare accanto alla data) .

L’applicazione consente anche di applicare la sospensione feriale dei termini inserendo la "spunta" nell’apposito campo (la sospensione straordinaria 2020 è sempre considerata nel calcolo).

Dopo aver eseguito il calcolo è disponibile il bottone per inserire ciascuna scadenza in Google Calendar. La pagina di inserimento si apre automaticamente con il giorno e la descrizione preimpostati.

E’ possibile scegliere tra due modalità di calcolo:

1) Modalità prudenziale: fa decorrere il dies a quo a partire dal termine precedente calcolato senza applicare i commi 4 e 5 dell’art. 155 c.p.c..

2) Modalità non prudenziale: tiene conto del principio più volte enunciato dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ. 13201/2006 e Cass. Civ. 10741/1997), in base al quale in presenza di termini plurimi, quando un termine intermedio cade in un giorno festivo o di sabato, ex art. 155 cpc commi 4 e 5, il dies a quo del termine successivo decorre dalla scadenza posticipata del termine precedente.

AVVISO

Con il DLGS 10/10/2022 n. 149 (riforma Cartabia) i termini di cui agli artt. 183 e 190 sono stati abrogati per i procedimenti instaurati a partire dal 28/02/2023.

Per il calcolo dei nuovi termini per il deposito di memorie, comparse e repliche introdotti dalla riforma è disponibile una nuova applicazione.

Questo servizio resterà comunque disponibile per i procedimenti pendenti e per qualsiasi ulteriore necessità futura.

CALCOLO TERMINI MEMORIE 183, COMPARSE e REPLICHE 190
Data Iniziale:
Sospensione feriale
Modalità prudenziale
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Per calcolare le scadenze con un numero variabile di giorni o le scadenze a ritroso utilizza questa applicazione.



Art. 183 cpc - Comma 6

Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:
1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.


Art. 190 cpc - Comparse conclusionali e memorie

Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi.
Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, può fissare un termine più breve, comunque non inferiore a venti giorni.


Art. 155 cpc - Computo dei termini

1. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ora iniziali.
2. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.
3. I giorni festivi si computano nel termine.
4. Se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
5. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato.
6. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.


Casi particolari

Con riferimento al comma 5 dell’art. 155 c.c., in questa ed altre applicazioni per il calcolo dei termini processuali civili si adotta un’interpretazione "letterale" considerando che la proroga si applichi esclusivamente ai termini che "scadono di sabato", ossia non a seguito di applicazione di altro comma.
In altre parole, se un termine cade di venerdi ed è anche un giorno festivo, il comma 4 sposta il termine al primo giorno non festivo successivo, ossia al sabato (a meno che non sia a sua volta un giorno festivo) ma l’interpretazione "letterale" non applica in tal caso il comma 5, ritenendo che lo stesso trovi applicazione esclusivamente quando il termine calcolato cada direttamente nella giornata di sabato.


Avvertenza:
Questa applicazione é utilizzabile per un uso non professionale e le informazioni fornite si intendono a carattere indicativo.
Nonostante l’impegno profuso nell’analisi e nello sviluppo del software non é possibile escludere la presenza di errori, per cui si consiglia di controllare sempre i risultati ottenuti.
Per segnalare eventuali errori o malfunzionamenti clicca qui.

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