Calcolo Termini Procedimento Semplificato

Con questa applicazione puoi calcolare i termini nell’ambito del procedimento semplificato ex art. 281 duodecies, comma 4 cpc in base alla Riforma Cartabia in vigore dal 28/02/2023.

Inserisci la data dell’udienza, scegli se applicare o meno la sospensione feriale e clicca sul bottone: "[Calcola]".

Per ciascun termine calcolato saranno visualizzati:

  • una breve descrizione con il numero di giorni prima dell’udienza in appello ed il termine ultimo calcolato,

  • i giorni saltati visibili posizionando il mouse sull’icona (se l’icona non è presente significa che il termine calcolato non è un sabato o un festivo),

  • un bottone per l’inserimento rapido in Google Calendar.

Modalità prudenziale:

Allo stato attuale non esiste una norma specifica per i termini plurimi che indichi la regola da applicare quando un termine intermedio cade in un giorno festivo o di sabato.
Per questo motivo l’applicazione consente di selezionare la modalità di calcolo prudenziale che permette di non applicare commi 4 e 5 dell’art. 155 cpc ai termini intermedi.

CALCOLO TERMINI PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO
Art. 281-duodecies c.p.c.
Data prima udienza:
Primo termine:
giorni
Secondo termine:
giorni
Sospensione feriale:
Modalità prudenziale:
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La Modalità Prudenziale

E’ possibile scegliere tra due modalità di calcolo:

1) Modalità prudenziale: fa decorrere il dies a quo del termine intermedio a partire dal termine precedente calcolato senza applicare i commi 4 e 5 dell’art. 155 c.p.c..

2) Modalità non prudenziale: effettua il calcolo seguendo il principio enunciato dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ. 13201/2006 e Cass. Civ. 10741/1997), in base al quale quando un termine intermedio cade in un giorno festivo o di sabato, il dies a quo del termine successivo decorre dalla scadenza posticipata del termine precedente ex art. 155 cpc commi 4 e 5.


Avvertenza:
Questa applicazione é utilizzabile per un uso non professionale e le informazioni fornite si intendono a carattere indicativo.
Nonostante l’impegno profuso nell’analisi e nello sviluppo del software non é possibile escludere la presenza di errori, per cui si consiglia di controllare sempre i risultati ottenuti.
Per segnalare eventuali errori o malfunzionamenti clicca qui.

Il Procedimento Semplificato

Il procedimento semplificato di cognizione è disciplinato dagli artt. art. 281 decies e seguenti del cpc. ed ha sostituito interamente il “vecchio” procedimento a cognizione sommaria ex artt. 702 bis e segg.

La Riforma Cartabia ha ampliato l’ambito di applicazione del suddetto rito stabilendo che di fatto la controversia deve essere introdotta obbligatoriamente con rito semplificato quando ricorre una delle seguenti condizioni:

  1. quando la domanda è fondata su prova documentale,

  2. quando la domanda è di pronta soluzione,

  3. quando la domanda richiede un’istruzione non complessa.

La Riforma ha previsto che, ricorrendo una delle suddette condizioni, il rito semplificato si applica anche alle controversie rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale.

E’ comunque fatta salva la possibilità per le parti di proporre la domanda nella forme del procedimento semplificato nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, anche al di fuori delle ipotesi indicate.

Peraltro, la Riforma ha previsto che le cause davanti al Giudice di Pace devono essere introdotte sempre nelle forme del giudizio semplificato di cognizione; quindi non più con atto di citazione ma con ricorso.

I Termini nel Procedimento Semplificato

L’art. 281 duodecies cpc. prevede che il giudice, alla prima udienza, “se richiesto e sussiste giustificato motivo, può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.

L’applicazione propone come valori predefiniti i termini massimi che il giudice può concedere alle parti.

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