Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231
"Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002"
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge
comunitaria 2001, ed in particolare l'articolo 26, recante
delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi
per adeguare la normativa vigente in materia di ritardi di
pagamento ai principi e alle prescrizioni della direttiva
2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali;
Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358,
recante testo unico delle disposizioni in materia di
appalti pubblici di forniture, in attuazione delle
direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE, come
modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402,
in attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CE;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,
recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di
appalti pubblici di servizi, come modificato dal decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, in attuazione delle
direttive 97/52/CE e 98/4/CE che modificano ed integrano,
rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di
appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai
concorsi di progettazione;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65,
recante attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE, che
modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive
92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, e
93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di progettazione;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525,
recante attuazione della direttiva 98/4/CE che modifica la
normativa comunitaria sulle procedure di appalti nei
settori esclusi;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158,
recante attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE
relative alle procedure di appalti nei settori esclusi;
Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia 5
ottobre 1994, n. 585, recante approvazione della delibera
del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che
stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari,
dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati ed
ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in
materia civile e penale, e stragiudiziali;
Visto il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante
approvazione del codice di procedura civile e successive
modificazioni, ed in particolare gli articoli 633, 641 e
648 del codice di procedura civile;
Vista la legge 18 giugno 1998, n. 192, recante disciplina
della subfornitura nelle attivita' produttive, ed in
particolare l'articolo 3, commi 2 e 3;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 2002;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 settembre 2002;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e
del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e
delle attivita' produttive;
Emana l seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si
applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di
corrispettivo in una transazione commerciale.
2. Le disposizioni del presente decreto non trovano
applicazione per:
a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico
del debitore;
b) richieste di interessi inferiori a 5 euro;
c) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno
ivi compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un
assicuratore.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "transazioni commerciali", i contratti, comunque
denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche
amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o
prevalente, la consegna di merci o la prestazione di
servizi, contro il pagamento di un prezzo;
b) "pubblica amministrazione", le amministrazioni dello
Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni,
gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo
dotato di personalita' giuridica, istituito per soddisfare
specifiche finalita' d'interesse generale non aventi
carattere industriale o commerciale, la cui attivita' e'
finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle
regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o
organismi di diritto pubblico, o la cui gestione e'
sottoposta al loro controllo o i cui organi
d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono
costituiti, almeno per la meta', da componenti designati
dai medesimi soggetti pubblici;
c) "imprenditore", ogni soggetto esercente un'attivita'
economica organizzata o una libera professione;
d) "ritardi di pagamento", l'inosservanza dei termini di
pagamento contrattuali o legali;
e) "saggio di interesse applicato dalla Banca centrale
europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento",
il saggio di interesse applicato a simili operazioni nei
casi di appalti a saggio fisso. Nel caso in cui
un'operazione di rifinanziamento principale sia stata
effettuata secondo una procedura di appalto a saggio
variabile, il saggio di interesse si riferisce al saggio di
interesse marginale che risulta da tale appalto. Esso
riguarda anche le aggiudicazioni a saggio unico e le
aggiudicazioni a saggio variabile;
f) "prodotti alimentari deteriorabili" quelli definiti
tali da apposito decreto del Ministro delle attivita'
produttive. In sede di prima applicazione delle
disposizioni di cui al presente comma, e comunque fino alla
data di entrata in vigore del citato decreto del Ministro
delle attivita' produttive, per prodotti alimentari
deteriorabili si intendono quelli come tali definibili ai
sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della
sanita' in data 16 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993.
Art. 3.
Responsabilita' del debitore
1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli
interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo
che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del
prezzo e' stato determinato dall'impossibilita' della
prestazione derivante da causa a lui non
imputabile.
Art. 4.
Decorrenza degli interessi moratori
1. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno
successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il
pagamento non e' stabilito nel contratto, gli interessi
decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la
costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine
legale:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura
da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di
contenuto equivalente;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o
dalla data di prestazione dei servizi, quando non e' certa
la data di ricevimento della fattura o della richiesta
equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o
dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il
debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di
pagamento e' anteriore a quella del ricevimento delle merci
o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della
verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto
ai fini dell'accertamento della conformita' della merce o
dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il
debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di
pagamento in epoca non successiva a tale data.
3. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di
prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del
corrispettivo deve essere effettuato entro il termine
legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei
prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente
dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi
casi il saggio degli interessi di cui all'articolo 5, comma
1, e' maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed e'
inderogabile.
4. Le parti, nella propria liberta' contrattuale, possono
stabilire un termine superiore rispetto a quello legale di
cui al comma 3 a condizione che le diverse pattuizioni
siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti
concordati nell'ambito di accordi sottoscritti, presso il
Ministero delle attivita' produttive, dalle organizzazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale della
produzione, della trasformazione e della distribuzione per
categorie di prodotti deteriorabili specifici.
Art. 5.
Saggio degli interessi
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli
interessi, ai fini del presente decreto, e' determinato in
misura pari al saggio d'interesse del principale
strumento di rifinanziamento della Banca Centrale
Europea applicato alla sua piu' recente operazione di
rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di
calendario del semestre in questione, maggiorato di
sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in
vigore il primo giorno lavorativo della Banca Centrale
Europea del semestre in questione si applica per i
successivi sei mesi.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze da' notizia
del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione
ivi prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno
lavorativo di ciascun semestre solare.
Art. 6.
Risarcimento dei costi di recupero
1. Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi
sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente
corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il
debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui
imputabile.
2. I costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza
e di proporzionalita', possono essere determinati anche in
base ad elementi presuntivi e tenuto conto delle tariffe
forensi in materia stragiudiziale.
Art. 7.
Nullita'
1. L'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze
del ritardato pagamento, e' nullo se, avuto riguardo alla
corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei
servizi oggetto del contratto, alla condizione dei
contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi,
nonche' ad ogni altra circostanza, risulti gravemente
iniquo in danno del creditore.
2. Si considera, in particolare, gravemente iniquo
l'accordo che, senza essere giustificato da ragioni
oggettive, abbia come obiettivo principale quello di
procurare al debitore liquidita' aggiuntiva a spese del
creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il
subfornitore principale imponga ai propri fornitori o
subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente piu'
lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso
concessi.
3. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullita'
dell'accordo e, avuto riguardo all'interesse del creditore,
alla corretta prassi commerciale ed alle altre circostanze
di cui al comma 1, applica i termini legali ovvero
riconduce ad equita' il contenuto dell'accordo
medesimo.
Art. 8.
Tutela degli interessi collettivi
1. Le associazioni di categoria degli imprenditori
presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
(CNEL), prevalentemente in rappresentanza delle piccole e
medie imprese di tutti i settori produttivi e degli
artigiani, sono legittimate ad agire, a tutela degli
interessi collettivi, richiedendo al giudice
competente:
a) di accertare la grave iniquita', ai sensi dell'articolo
7, delle condizioni generali concernenti la data del
pagamento o le conseguenze del relativo ritardo e di
inibirne l'uso;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare
gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o
piu' quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei
casi in cui la pubblicita' del provvedimento possa
contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle
violazioni accertate.
2. L'inibitoria e' concessa, quando ricorrono giusti
motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e
seguenti del codice di procedura civile.
3. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal
provvedimento reso nel giudizio di cui ai commi 1 e 2, il
giudice, anche su domanda dell'associazione che ha agito,
dispone il pagamento di una somma di denaro, da Euro 500 a
Euro 1.100, per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della
gravita' del fatto.
Art. 9.
Modifiche al codice di procedura civile
1. L'ultimo comma dell'articolo 633 del codice di
procedura civile e' abrogato.
2. All'articolo 641 del codice di procedura civile sono
apportate le seguenti modifiche:
a) nel primo periodo, dopo le parole "decreto motivato",
sono aggiunte le seguenti: "da emettere entro trenta giorni
dal deposito del ricorso";
b) il secondo periodo del secondo comma e' cosi'
sostituito: "Se l'intimato risiede in uno degli altri Stati
dell'Unione europea, il termine e' di cinquanta giorni e
puo' essere ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato
risiede in altri Stati, il termine e' di sessanta giorni e,
comunque, non puo' essere inferiore a trenta ne' superiore
a centoventi".
3. All'articolo 648, primo comma, del codice di procedura
civile, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del
decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non
contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi
procedurali".
Art. 10.
Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192
1. All'articolo 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192, il
comma 3 e' cosi' sostituito: "In caso di mancato rispetto
del termine di pagamento il committente deve al
subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, un
interesse determinato in misura pari al saggio d'interesse
del principale strumento di rifinanziamento della Banca
Centrale Europea applicato alla sua piu' recente
operazione di rifinanziamento principale effettuata il
primo giorno di calendario del semestre in questione,
maggiorato di sette punti percentuali, salva la
pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura
superiore e salva la prova del danno ulteriore. Il saggio
di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della
Banca centrale europea del semestre in questione si applica
per i successivi sei mesi. Ove il ritardo nel pagamento
ecceda di trenta giorni il termine convenuto, il
committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per
cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato
i termini.".
Art. 11.
Norme transitorie finali
1. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto
2002.
2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice
civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina
piu' favorevole per il creditore.
3. La riserva della proprieta' di cui all'articolo 1523
del codice civile, preventivamente concordata per iscritto
tra l'acquirente ed il venditore, e' opponibile ai
creditori del compratore se e' confermata nelle singole
fatture delle successive forniture aventi data certa
anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle
scritture contabili.