Disp. Att. Trans. Codice Civile

Art.38

CAPO I

Disposizioni di attuazione.

Sezione I

Disposizioni relative al libro I.

 [I]. Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, comma secondo, 250, 252, 262, 264, 316, 317 bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonchè nel caso di minori dall'articolo 269, primo comma, del codice civile

[II]. Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria.

[III]. In ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

[IV]. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.

 

Codice Civile (1942)

Art. 148

LIBRO PRIMO

Delle persone e della famiglia

TITOLO VI

Del matrimonio.

CAPO IV

Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio.

Concorso negli oneri.

[I]. I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo [143 comma 3, 186 lett. c,324 comma 2] (2). Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti [30 comma 2 Cost.], gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari, affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

[II]. In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.

[III]. Il decreto notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo [ 474 c.p.c.], ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica [ 642 c.p.c.].

[IV]. L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione [ 645 c.p.c.] in quanto applicabili.

[V]. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.

 

Codice Civile (1942)

Art. 317-bis

LIBRO PRIMO

Delle persone e della famiglia

TITOLO IX

Della potestà dei genitori (1).

(1) Esercizio della potestà.

[I]. Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui [ 261].

[II]. Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi [316 comma 2]. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono l'esercizio della potestà spetta al genitore col quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore [ 38, 51 att.].

[III]. Il genitore che non esercita la potestà ha il potere di vigilare sulla istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore [155 comma 3].

 

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