Codice di Procedura Civile

Art. 501 c.p.c.
Termine dilatorio del pignoramento.

1.L'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta l'assegnazione o la vendita immediata.

AvvocatoAndreani.it AvvocatoAndreani.it Risorse Legali

Chiudi