Codice di Procedura Civile

Art. 481 c.p.c.
Cessazione dell'efficacia del precetto.

1.Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione.

2.Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo 627.

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