Disposizioni attuative

Art. 164 bis disp. att. c.p.c.
Infruttuositą dell'espropriazione forzata.

1.Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.

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