Cassazione: nella separazione il tenore di vita deve essere rigorosamente allegato e provato

Cassazione: nella separazione il tenore di vita deve essere rigorosamente allegato e provato
Mercoledi 26 Giugno 2013

Nel corso di un procedimento di separazione, giunto al terzo grado di giudizio, la ricorrente (l'ex moglie) lamenta nel proprio atto introduttivo come il giudice di merito non abbia disposto le indagini patrimoniali dalla stessa richieste al fine di accertare l'effettiva capacità economico finanziaria del marito alla stregua della quale determinare un congruo assegno di mantenimento.

In particolare, il quesito di diritto sottoposto all'attenzione della Corte è il seguente: Dica la Corte se ai fini della determinazione del contributo di mantenimento....possa il giudice di merito, peraltro investito di specifica richiesta, omettere qualsiasi indagine e statuizione in ordine al tenore di vita goduto dal familiare durante la convivenza, limitandosi a valutare il reddito emergente dalla documentazione” .

La Corte, sul punto, con la sentenza n. 14335 del 06/06/2013, nel richiamare un orientamento consolidato, ha modo di puntualizzare che, affinchè si possa accertare la complessiva condizione economico – patrimoniale dell'obbligato, tenendo conto anche del tenore di vita goduto dal nucleo familiare in costanza di matrimonio, è necessario allegare specificamente gli elementi di fatto idonei a dimostrare il livello di agiatezza caratterizzante il tenore di vita endomatrimoniale, mentre non può supplire alla mancanza di puntuale allegazione sul punto la richiesta al giudice di merito di disporre indagini patrimoniali, che in tal caso avrebbero natura meramente esplorativa.

In definitiva, il giudice di merito può, a suo insindacabile giudizio, non dare corso ad approfondimenti istruttori che non siano giustificati da precise allegazioni, diverse ed ulteriori rispetto ai fatti già giudizialmente accertati.

Pertanto, non è sufficiente dedurre sic et simpliciter la sussistenza di un tenore di vita superiore a quello desumibile dai documenti fiscali, senza adeguata individuazione delle circostanze che supportino tale assunto, rimandando tale accertamento a indagini patrimoniali che, si ripete, avrebbero in tal caso funzione meramente esplorativa e quindi inammissibili.

 

Testo integrale della sentenza.

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