Cassazione: Il figlio rifiuta un lavoro? Legittima la revoca dell'assegno di mantenimento.

Cassazione: Il figlio rifiuta un lavoro? Legittima la revoca dell'assegno di mantenimento.
Domenica 21 Aprile 2013

Con l'ordinanza del 02/04/2013 n. 7970 la Corte di Cassazione ha ribadito un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito: il genitore obbligato può chiedere ed ottenere la revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne e laureata, che abbia ricevuto offerte di lavoro e le abbia rifiutate senza addurre alcuna valida giustificazione.

Sul punto già in precedenza la Suprema Corte era giunta alle medesime conclusioni: con la sent. 26/01/2011 n. 1830: in tale occasione la Corte ha avuto modo di precisare che non spetta al giudice determinare a priori un limite temporale all'obbligo di mantenimento a carico dei genitori, in quanto tale obbligo “...può venir meno solo se il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie e sufficienti per concludere gli studi e conseguire un titolo indispensabile per accedere alla professione auspicata, non abbia saputo trarne profitto per inescusabile trascuratezza o per libera ma discutibile scelta o, comunque, non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa”.

Naturalmente il genitore deve fornire adeguata prova che il mancato svolgimento di una attività lavorativa da parte del figlio dipenda da una sua colpevole inerzia o da un suo rifiuto ingiustificato, con la ulteriore raccomandazione che l'accertamento di tali presupposti debba avere carattere di relatività: ciò implica che nel valutare il comportamento del figlio si debba tener conto del percorso scolastico, universitario e post universitario, delle sue aspirazioni professionali, della situazione del mercato del lavoro verso il quale egli abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo peraltro impegno personale e economie familiari (Cass. Civ. 407/2007; Cass. Civ. 23673/2006).

La sentenza n. 1830 inoltre, ha introdotto un “correttivo” nell'ipotesi in cui il figlio maggiorenne contragga matrimonio e dia origine così ad una nuova entità familiare: in tal caso, il matrimonio di norma determina la cessazione dell'obbligo di mantenimento a carico dei genitori, ma tale obbligo permane qualora lo status coniugale non comporti un mutamento sostanziale nella vita del figlio, non avendo il nuovo nucleo familiare raggiunto una propria autonomia economica e finanziaria (es: in quanto gli sposi sono molto giovani ed entrambi disoccupati e/o studenti).

 

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