Il TAR del Lazio blocca le specializzazioni nell'avvocatura

Il TAR del Lazio blocca le specializzazioni nell'avvocatura
Giovedi 16 Giugno 2011

Con la sentenza n. 5151/11 il Tar del Lazio ha decretato la nullità del nuovo regolamento sulle specializzazioni.
Va precisato che il TAR non ha abolito a priori l'idea della specializzazione nella professione forense ma ha semplicemente stabilito che la sua introduzione debba essere regolamentata da una legge statale anziché da un semplice "regolamento interno" emanato dall'Ordine professionale.
Il ricorso era stato presentato da un nutrito numero di Avvocati, tra cui Mauro Vaglio, consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma.
Salvo ulteriori colpi di scena, con questa sentenza non dovremo più frequentare corsi di formazione a pagamento della durata di due anni nè sostenere esami finali scritti e orali per poterci fregiare del titolo di specialisti.
In attesa di capire con quali modalità ogni Avvocato potrà inserire nel proprio curriculum o nella carta intestata la dicitura "Specialista in ..." non possiamo fare altro che rallegrarci di questa decisione che in questo momento ci consente di 'tirare un pò il fiato' dopo le novità degli ultimi anni.
E' indubbio infatti che la nostra categoria abbia visto concretizzarsi, in un arco di tempo relativamente breve, una serie di cambiamenti che a tutt'oggi stentano ad essere metabolizzati, soprattutto da parte degli studi di piccole dimensioni o dai singoli professionisti.
Si va dal risarcimento diretto alla formazione continua obbligatoria, dal raddoppio dei contributi minimi per la Cassa Forense ai continui aumenti delle spese processuali fino ad arrivare all'introduzione della mediazione civile senza la presenza obbligatoria dell'Avvocato.
E non dimentichiamoci poi della sempre incombente "riforma della professione forense" che, con il malcelato obbiettivo di ridurre il numero complessivo dei professionisti del diritto, da un lato introduce elementi palesemente discriminatori ed anticostituzionali per l'esercizio della professione, come la continuità professionale basata sul solo reddito, e dall'altro tollera il fiorente mercato dell' "omologazione titoli" (v. Spagna), cresciuto nella più totale indifferenza da parte degli organismi forensi.

Ma vediamo in sintesi i principali passaggi della sentenza:

Si legge nel testo:

"...La legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l'esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato..."

e ancora

"...al Collegio non è dato comprendere da quale fonte normativa il CNF abbia derivato la potestà, esercitata con l'atto impugnato, di creare ex novo una figura professionale precedentemente non contemplata dal vigente ordinamento – quella dell'avvocato specialista – che si aggiunge alle figure dell'avvocato iscritto all'albo e dell'avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori..."
"...come ripetutamente chiarito dalla Corte Costituzionale, la stessa istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per l'iscrizione ad esso, prescindendosi dalla circostanza che tale iscrizione si caratterizzi o meno per essere necessaria ai fini dello svolgimento della attività cui l'elenco fa riferimento, hanno, già di per sé, “una funzione individuatrice della professione” (sentenze n. 57 del 2007; n. 355 del 2005; n. 300 del 2007)..."

e quindi

"...per l'effetto, accertata la assoluta carenza di attribuzione in capo al CNF della regolamentazione assunta con il gravato provvedimento, lo stesso deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 21-septies, l. 7 agosto 1990, n. 241, categoria di invalidità dell'atto amministrativo per la quale l'art. 31, comma 4 del codice della giustizia amministrativa facoltizza il Collegio al rilievo d'ufficio"

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura del testo integrale.

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