Cassazione: previdenza - trascrizione tardiva del matrimonio religioso - cessazione del diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilitą del coniuge defunto

Sentenza n. 9464 del 21 aprile 2010.
Cassazione: previdenza - trascrizione tardiva del matrimonio religioso - cessazione del diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilitą del coniuge defunto
Giovedi 1 Luglio 2010

In caso di trascrizione tardiva del matrimonio religioso, per volontà dei coniugi, lo stato vedovile di uno o di entrambi i coniugi cessa, retroattivamente, a far data dalla celebrazione del matrimonio e, per l'effetto, viene meno, con la stessa decorrenza, anche il diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità del coniuge defunto a causa di sopravvenuto matrimonio.

Testo Completo:

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

La sig.ra M.C. è stata titolare di pensione di reversibilità del primo marito, P.C., deceduto nel 1967, sino al 7/5/1998, quando veniva eseguita la trascrizione del matrimonio canonico contratto con il sig. Aldo Bruno il 21/12/1983.
L'lnps con nota del 21.12.1998 comunicava alla M.C. l'indebita percezione delle rate di pensione per il periodo dal 1 gennaio 1984 al 31 agosto 1998 manifestando l'intenzione di voler provvedere al recupero delle somme relative.
Con ricorso del 21/1/2002 al Tribunale di Genova la sig.ra M.C. chiedeva che venisse accertata la illegittimità del recupero delle somme percepite a titolo di pensione di reversibilità.
Nella resistenza dell'lnps il Tribunale, con sentenza del 21 maggio 2003, accoglieva la domanda.
L'appello proposto dall'lnps veniva respinto dalla Corte di Appello di Genova con sentenza n. 806 del 25/11/2005 sul rilievo che la retroattività degli effetti della trascrizione tardiva del matrimonio canonico, desumibile dall'art. 8 della legge 25 marzo 1985 n. 121 , di ratifica dell'Accordo del 18.2.1984 tra Repubblica Italiana e Santa Sede, riguardava esclusivamente i rapporti dei coniugi tra loro e non aveva alcuna incidenza nei confronti dei terzi, quale deve ritenersi l'lnps.
Di conseguenza l'Istituto non aveva diritto a ripetere le prestazioni rese in un periodo nel quale permaneva lo status vedovile della M.C., venuto meno solo al momento della trascrizione nei registri dello stato civile del matrimonio canonico.
Di tale sentenza l'lnps ha chiesto la cassazione deducendo un unico motivo. M.C. ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 8 comma 1 della legge 25 marzo 1985 n. 121 e dell'art. 3 del D.L. Luogotenenziale 18 gennaio 1945 n. 39, l'lnps sostiene che l'art. 8 cit., disponendo che la trascrizione può essere effettuata anche dopo il termine consentito "senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi", non ha certo inteso limitare la retroattività degli effetti ai soli rapporti tra i coniugi.
La norma fa salvi, infatti, i "diritti" acquisiti dai terzi nel periodo intercorrente dalla celebrazione del matrimonio canonico alla sua trascrizione, ma non esclude che il matrimonio trascritto produca tutti gli effetti derivanti dalla sussistenza della qualità di coniuge sin dalla sua celebrazione, posto che "il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione".
In effetti l'lnps nel periodo tra la celebrazione del matrimonio canonico e la sua trascrizione non ha acquistato alcun diritto, ma ha eseguito solo delle prestazioni. Posto che la pensione di reversibilità presuppone lo stato vedovile del beneficiario, una volta che questo stato è venuto meno, viene meno anche il diritto alla prestazione dal momento in cui ha effetto la celebrazione del nuovo matrimonio.
Tale momento, per effetto della retroattività della trascrizione, retroagisce al momento della celebrazione, sicchè da questo momento la pensione non è più dovuta.

 

Il ricorso è fondato.

L'art 8 comma 5 della legge 25.3.1985 n. 121 dispone: "II matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto".
Il successivo comma 6 della legge stabilisce: "La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi".
Il principio desumibile dalle norme citate è che il matrimonio religioso a seguito della trascrizione ha effetti civili dal momento della celebrazione.
Detto principio non soffre deroga in caso di trascrizione tardiva (oltre i cinque giorni previsti dal terzo comma), restando indifferente che il ritardo sia dipeso da fatto dell'ufficiale di stato civile o da volontà dei coniugi.
La retroattività degli effetti civili opera, sia nei confronti dei coniugi che dei terzi, a tutti gli effetti, ma comunque "senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquistati dai terzi".
L'unica limitazione prevista dalla legge alla retroattività degli effetti civili è data dunque dalla salvezza dei "diritti legittimamente acquistati dai terzi" nel periodo intercorrente tra la celebrazione canonica e la trascrizione nei registri dello stato civile in conseguenza dello stato libero dei coniugi risultante dai pubblici registri statali.
La prima conseguenza della retroattività degli effetti della trascrizione tardiva é che l'eventuale stato vedovile di uno o di entrambi i coniugi viene meno dal momento della celebrazione del matrimonio religioso.
Non é condivisibile l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui lo status vedovile permane sino al momento della trascrizione, che non avrebbe effetto retroattivo in relazione a tale status.
Tale affermazione, invero, non trova fondamento alcuno nella lettera della legge, che fa salvi solo i diritti dei terzi; né tale norma di salvaguardia, espressamente limitata alla tutela dei diritti dei terzi, può estendersi analogicamente allo stato vedovile, come pure sostiene il giudice di appello, trattandosi di norma che fa eccezione alla regola generale e che non può applicarsi oltre i casi in essa considerati (art. 14 disposizioni sulla legge in generale).
Neppure ha fondamento la tesi della ricorrente secondo cui la disposizione che "il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione", essendo inserita nel comma 5 dell'art. 8 cit. troverebbe applicazione soltanto nel caso di trascrizione tardiva per fatto dell'ufficiale dello stato civile, prevista nello stesso comma, e non sarebbe applicabile nell'ipotesi, prevista dal successivo comma 6, della trascrizione tardiva per volontà dei coniugi.
In realtà l'uso della congiunzione "anche" adoperata dal legislatore all'inizio del comma 6 lega le due ipotesi, previste dai due diversi commi, al principio comune della retroattività degli effetti della trascrizione; diversamente opinando, ove non vi fosse retroattività, non si comprenderebbe neppure la necessità della salvezza dei diritti dei terzi disposta dal comma 6.
Ulteriore conseguenza della trascrizione tardiva del matrimonio religioso, e della cessazione dello stato vedovile al momento della celebrazione del matrimonio religioso, é il venir meno del diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità del coniuge defunto, poiché, ai sensi dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 18 gennaio 1945 n. 39 il diritto alla pensione di reversibilità cessa per sopravvenuto matrimonio.

Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso dell'lnps deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata.
Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da M.C..
Nulla per le spese dell'intero processo, a norma dell'art. 152 disp.att.c.p.c. nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla legge n. 326/2003.

 

P.Q.M.

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda proposta da M.C..
Nulla per le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma il 16 marzo 2010

 

 

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.1 secondi