Cassazione: lavoro pubblico, corpo di polizia penitenziaria, disciplina pubblicistica

Ordinanza n. 6997 del 22 marzo 2010.
Cassazione: lavoro pubblico, corpo di polizia penitenziaria, disciplina pubblicistica
Lunedi 17 Maggio 2010

Devolute alle giursidizione del giudice amministrativo, e non del giudice ordinario, le controversie relative al rapporto di pubblico impiego degli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria.

 

Ordinanza

 

Rilevato che il regolamento preventivo di giurisdizione è stato proposto con riferimento ad un giudizio instaurato davanti al giudice ordinario da un appartenente al corpo di polizia penitenziaria, con qualifica non dirigenziale, per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una intèrmità, ai fini della corresponsione dell'equo indennizzo; Ritenuto che, secondo indirizzo costante, la domanda del lavoratore volta ad ottenere l'accertamento della causa di servizio di una propria infermità, con il conseguente diritto all'equo indennizzo, non attiene al rapporto previdenziale, ma trova titolo nel rapporto di lavoro, di talché la controversia relativa è devoluta al giudice che ha giurisdizione sul rapporto medesimo (Cass. SU n. 19342 de 2008);
Ritenuto che, quindi, per decidere sulla giurisdizione é necessario qualificare il rapporto di lavoro degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria; Ritenuto che in questa prospettiva deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che detto Corpo è stato istituito con la legge n. 395 del 1990 che ha soppresso il Corpo degli agenti di custodia (art. 2) e, dopo averlo qualificato come "Corpo civile", ha previsto espressamente che il medesimo "fa parte delle forze di polizia"; da tale appartenenza non può che derivare la permanente applicazione della disciplina pubblicistica ai sensi dell 'art. 3 primo comma d.lgs. n. 165 del 200 l;
Rilevato che argomenti in senso contrario non possono desumersi dalla sua qualificazione come "corpo civile", perché ciò è conseguente alla operata smilitarizzazione, al pari di quanto previsto per le forze di polizia, ma non comporta la privatizzazione del rapporto, come si desume dal fatto che il richiamato art. 3 del d.lgs. n. 165, nello stabilire deroghe alla "privatizzazione" dei rapporti di lavoro pubblici, indica espressamente "il personale militare e le Forze di polizia di Stato"; Né, in senso contrario induce a ritenere l'art. 2 della successiva legge n. 154 del 2005, che ha previsto che il rapporto del personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria "è riconosciuto come rapporto di diritto pubblico", giacché tale personale, pur contemplato nella legge n. 395 del 1990, non è considerato come facente parte del Corpo di polizia penitenziaria, ma del dipartimento dell' amministrazione penitenziaria, istituito dalla stessa legge, alle cui dipendenze detto Corpo è posto dalla citata legge 395/95;

Conclusivamente va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.

 

Stante la novità della questione, si compensano le spese del giudizio.

 

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ncorso per regolamento preventivo di giurisdizione, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, rimettendo il giudizio davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio. Compensa le spese.

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