DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2006, n.254
(in Gazz. Uff., 28 agosto, n. 199).
Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Visto l'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze
del 19 dicembre 2005 e del 27 febbraio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 giugno 2006;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;
Emana il seguente regolamento:
Definizioni
Art. 1.
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «codice»: il codice delle assicurazioni
private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209;
b) «Isvap»: l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
c) «impresa»: la società autorizzata ad
esercitare nel territorio della Repubblica l'assicurazione
obbligatoria per la responsabilità civile
autoveicoli;
d) «sinistro»: la collisione avvenuta nel
territorio della Repubblica tra due veicoli a motore
identificati e assicurati per la responsabilità
civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai
veicoli o lesioni di lieve entità ai loro
conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli
responsabili;
e) «danneggiato»: il proprietario o il
conducente del veicolo che abbia subito danni a seguito del
sinistro;
f) «lesioni»: le lesioni di lieve
entità definite all'articolo 139 del codice.
2. Restano ferme, inoltre, le definizioni contenute
nell'articolo 1 del codice.
Oggetto del regolamento
Art. 2.
1. Il presente regolamento disciplina le modalità
attuative del sistema del risarcimento diretto, nell'ambito
dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile per i danni derivanti dalla circolazione stradale,
in attuazione dell'articolo 150 del codice.
Ambito di applicazione
Art. 3.
1. La disciplina del risarcimento diretto si applica in
tutte le ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di lieve
entità al conducente, anche quando nel sinistro
siano coinvolti terzi trasportati.
2. Qualora i terzi trasportati subiscano lesioni, la
relativa richiesta del risarcimento del danno resta
soggetta alla specifica procedura prevista dall'articolo
141 del codice.
Veicoli immatricolati all'estero
Art. 4.
1. La disciplina del risarcimento diretto si applica ai
sinistri che coinvolgono:
a) veicoli immatricolati in Italia;
b) veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e
nello Stato Città del Vaticano, se assicurati con
imprese con sede legale nello Stato italiano o con imprese
che esercitino l'assicurazione obbligatoria
responsabilità civile auto ai sensi degli articoli
23 e 24 del codice e che abbiano aderito al sistema del
risarcimento diretto.
Modalità della richiesta di risarcimento
Art. 5.
1. Il danneggiato che si ritiene non responsabile, in
tutto o in parte, del sinistro rivolge la richiesta di
risarcimento all'impresa che ha stipulato il contratto
relativo al veicolo utilizzato.
2. La richiesta è presentata mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a
mano o a mezzo telegramma o telefax o in via telematica,
salvo che nel contratto sia esplicitamente esclusa tale
ultima forma di presentazione della richiesta di
risarcimento.
3. L'impresa che ha ricevuto la richiesta ne dà
immediata comunicazione all'impresa dell'assicurato
ritenuto in tutto o in parte responsabile del sinistro,
fornendo le sole informazioni necessarie per la verifica
della copertura assicurativa e per l'accertamento delle
modalità di accadimento del sinistro.
Contenuto della richiesta
Art. 6.
1. Nell'ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la
richiesta di risarcimento contiene i seguenti elementi:
a) i nomi degli assicurati;
b) le targhe dei due veicoli coinvolti;
c) la denominazione delle rispettive imprese;
d) la descrizione delle circostanze e delle
modalità del sinistro;
e) le generalità di eventuali testimoni;
f) l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di
polizia;
g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate
sono disponibili per la perizia diretta ad accertare
l'entità del danno.
2. Nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la
richiesta indica, inoltre:
a) l'età, l'attività e il reddito del
danneggiato;
b) l'entità delle lesioni subite;
c) la dichiarazione di cui all'articolo 142 del codice
circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di
istituti che gestiscono assicurazioni sociali
obbligatorie;
d) l'attestazione medica comprovante l'avvenuta
guarigione, con o senza postumi permanenti;
e) l'eventuale consulenza medico-legale di parte,
corredata dall'indicazione del compenso spettante al
professionista.
Integrazione e regolarizzazione della richiesta
Art. 7.
1. In caso di richiesta incompleta, l'impresa, entro
trenta giorni dalla ricezione, offrendo l'assistenza
tecnica e informativa prevista dall'articolo 9, invita il
danneggiato a fornire le integrazioni e i chiarimenti
necessari per la regolarizzazione della richiesta.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i termini per la
formulazione dell'offerta o per la comunicazione della
mancata offerta sono sospesi fino alla data di ricezione
delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti.
Determinazioni dell'impresa
Art. 8.
1. Con apposita comunicazione inviata al danneggiato,
l'impresa indica, alternativamente:
a) una congrua offerta di risarcimento del danno,
eventualmente in forma specifica, se previsto dal
contratto;
b) gli specifici motivi che impediscono di formulare
l'offerta di risarcimento del danno.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata
entro i seguenti termini:
a) novanta giorni, nel caso di lesioni;
b) sessanta giorni, nel caso di danni riguardanti solo i
veicoli o le cose;
c) trenta giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle
cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia
sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel
sinistro.
Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati
Art. 9.
1. L'impresa, nell'adempimento degli obblighi contrattuali
di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni
assistenza informativa e tecnica utile per consentire la
migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione
del diritto al risarcimento del danno. Tali obblighi
comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito
espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella
compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini
della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il
suo controllo e l'eventuale integrazione, l'illustrazione e
la precisazione dei criteri di responsabilità di cui
all'allegato A.
2. Nel caso in cui la somma offerta dall'impresa di
assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi
corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o
assistenza professionale di cui si sia avvalso il
danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni
alla persona.
Accesso telematico
Art. 10.
1. Ai fini della liquidazione dei danni derivanti dal
sinistro, l'impresa ha diritto di accedere in via
telematica agli archivi previsti dall'articolo 132, comma
3, del codice, per la verifica dei dati tecnici e del
proprietario dell'altro veicolo.
Sinistri esclusi dal sistema di risarcimento diretto
Art. 11.
1. Nel caso in cui il sinistro non rientra nell'ambito di
applicazione previsto dall'articolo 3, l'impresa ne informa
il danneggiato a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, entro trenta giorni decorrenti dalla ricezione
della richiesta di risarcimento.
2. Entro il termine di cui al comma 1, l'impresa è
tenuta a trasmettere la richiesta, corredata della
documentazione acquisita per ogni ulteriore valutazione,
all'impresa del responsabile qualora quest'ultima sia nota
in base agli elementi in suo possesso.
3. I termini previsti dagli articoli 145 e 148 del codice
iniziano a decorrere dal momento in cui l'impresa del
responsabile del sinistro riceve la comunicazione di cui al
comma 2.
Criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti
Art. 12.
1. L'impresa adotta le proprie determinazioni in ordine
alla richiesta del danneggiato, applicando i criteri di
accertamento della responsabilità dei sinistri
stabiliti nella tabella di cui all'allegato A, in
conformità alla disciplina legislativa e
regolamentare in materia di circolazione stradale.
2. Qualora il sinistro non rientri in alcuna delle ipotesi
previste dalla tabella di cui al comma 1, l'accertamento
della responsabilità è compiuto con
riferimento alla fattispecie concreta, nel rispetto dei
principi generali in tema di responsabilità
derivante dalla circolazione dei veicoli.
Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto
Art. 13.
1. Le imprese di assicurazione stipulano fra loro una
convenzione ai fini della regolazione dei rapporti
organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento
diretto.
2. Per la regolazione contabile dei rapporti economici, la
convenzione deve prevedere una stanza di compensazione dei
risarcimenti effettuati. Per i danni a cose le
compensazioni avvengono sulla base di costi medi che
possono essere differenziati per macroaree territorialmente
omogenee in numero non superiore a tre. Per i danni alla
persona, le compensazioni possono avvenire anche sulla base
di meccanismi che prevedano l'applicazione di franchigie a
carico dell'impresa che ha risarcito il danno, secondo le
regole definite dalla convenzione.
3. L'attività della stanza di compensazione deve
svolgersi in regime di completa autonomia rispetto alle
imprese di assicurazione ed ai loro organismi
associativi.
4. I valori dei costi medi e delle eventuali franchigie di
cui al comma 2 vengono calcolati annualmente sulla base dei
risarcimenti effettivamente corrisposti nell'esercizio
precedente per i sinistri rientranti nell'ambito di
applicazione del sistema di risarcimento diretto. Per il
calcolo annuale dei valori da assumere ai fini delle
compensazioni, sulla base dei dati forniti dalla stanza di
compensazione di cui al comma 2, è istituito presso
il Ministero dello sviluppo economico un Comitato tecnico
composto dai seguenti componenti: a) un rappresentante del
Ministero dello sviluppo economico, con funzioni di
Presidente; b) un rappresentante dell'ISVAP; c) un
rappresentante dell'Associazione nazionale fra le imprese
assicuratrici; d) un esperto in scienze statistiche ed
attuariali; e) due rappresentanti del Consiglio nazionale
dei consumatori e degli utenti. L'esperto di cui alla
lettera d) non deve avere svolto, nei due anni precedenti
la nomina, incarichi presso imprese di assicurazione.
5. Per il primo anno di applicazione del sistema di
risarcimento diretto, il Comitato tecnico calcola i valori
di cui al comma 4 sulla base di statistiche di mercato.
6. I componenti il Comitato sono nominati con decreto del
Ministro dello sviluppo economico per la durata di un
triennio e possono essere riconfermati una sola volta. Il
Comitato delibera a maggioranza e, in caso di
parità, prevale il voto del Presidente.
7. Il costo relativo al funzionamento della convenzione
è posto a carico delle imprese che aderiscono al
sistema di risarcimento diretto.
8. Le imprese con sede legale in altri Stati membri
dell'Unione europea che operano nel territorio della
Repubblica, ai sensi degli articoli 23 e 24 del codice,
hanno facoltà di aderire al sistema di risarcimento
diretto mediante sottoscrizione della convenzione di cui al
comma 1.
9. Non costituiscono prestazioni di servizi ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto le regolazioni dei
rapporti tra imprese nell'ambito della procedura di
risarcimento diretto.
10. Le informazioni, acquisite nell'ambito dei rapporti
organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento
diretto, possono essere utilizzati, esclusivamente, per le
finalità della stessa stanza di compensazione.
Benefici derivanti agli assicurati
Art. 14.
1. Il sistema del risarcimento diretto dovrà
consentire effettivi benefici per gli assicurati,
attraverso l'ottimizzazione della gestione, il controllo
dei costi e l'innovazione dei contratti che potranno
contemplare l'impiego di clausole che prevedano il
risarcimento del danno in forma specifica con contestuale
riduzione del premio per l'assicurato.
2. In presenza di clausole che prevedono il risarcimento
del danno in forma specifica, nel contratto deve essere
espressamente indicata la percentuale di sconto
applicata.
Entrata in vigore
Art. 15.
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1°
gennaio 2007 e si applica ai sinistri verificatisi a
partire dal 1° febbraio 2007.
2. Per i sinistri che coinvolgono ciclomotori, il presente
regolamento si applica a condizione che i ciclomotori
stessi siano muniti di targa ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.