Codice Civile (1942)

Art. 177

LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VI
Del matrimonio.
CAPO VI
Del regime patrimoniale della famiglia.
Sezione III
Della comunione legale.

 

Oggetto della comunione.

[I]. Costituiscono oggetto della comunione:

a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali (Art. 179);

b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione (Art.. 191)

c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;

d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

[II]. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

 

 

Codice Civile (1942)

Art. 191

LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VI
Del matrimonio.
CAPO VI
Del regime patrimoniale della famiglia.
Sezione III
Della comunione legale.

 

Scioglimento della comunione.

[I]. La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (Art. 149), per la separazione personale (Art. 150, 151), per la separazione giudiziale dei beni (Art. 193), per mutamento convenzionale del regime patrimoniale (Art. 163), per il fallimento di uno dei coniugi.

[II]. Nel caso di azienda di cui alla lettera d dell'articolo (Art. 177), lo scioglimento della comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall'articolo 162.

 

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