RISARCIMENTO DIRETTO: QUANTO VALE IL MODULO BLU?

Introduzione

Dal 1° febbraio 2007 è entrata in vigore la nuova normativa in materia di assicurazione RC auto, (risarcimento diretto) la quale prevede, in taluni casi e ricorrendo determinate condizioni, che in caso di sinistro, nel quale l'assicurato ritenga di avere ragione al 100% o anche soltanto in parte, questi debba rivolgersi direttamente alla propria compagnia di assicurazione per ottenere il risarcimento dei danni subiti: unico onere, quello di compilare il modulo blu (o CID) e inviarlo alla propria compagnia, dopodichè la legge di riforma prevede tempi brevi per ottenere il risarcimento, che diventano brevissimi se il modulo blu viene sottoscritto da entrambi i conducenti.


La pubblicità dell'ANIA

Chi non ha visto in questi giorni in televisione lo spot promosso dalla Ania, che invita gli utenti a compilare il modulo blu per evitare discussioni e poter essere risarciti velocemente?

Alcuni commentatori hanno accolto con plauso le nuove norme, ritenendo di essere di fronte ad una importante innovazione, che porterà senz'altro dei benefici agli assicurati in termini sia di tempi che di costi.

Ma le cose stanno veramente così oppure la nuova legge è stata sopravvalutata nella sua portata e nei suoi effetti, tenuto conto che in questa materia vi è sempre stata una certa prudenza, o diffidenza, da parte delle compagnie di assicurazione nel risarcire i danni?

A questo proposito devo segnalare alcuni episodi, tratti dalla mia esperienza professionale, che purtroppo non fanno presagire nulla di buono, ma al contrario rafforzano il timore che il tanto reclamizzato modulo blu possa diventare letteralmente carta straccia, privo cioè di qualunque valore o efficacia, e gli utenti della strada, se vorranno ottenere i risarcimenti dalle proprie compagnie, dovranno cautelarsi in altro modo.


Un caso eclatante:  un tamponamento non risarcito per presunta incompatibilità tra i danni

Un auto ferma ad uno stop viene tamponata violentemente da un furgoncino, che provoca seri danni al veicolo, ma non alla persona; i conducenti compilano e firmano entrambi il CID (modulo blu) senza far intervenire gli organi di polizia.

Il conducente dell'auto tamponata non ottiene alcun risarcimento perché il perito incaricato dall'assicurazione di effettuare gli accertamenti ha concluso in maniera superficiale che vi sono delle incompatibilità tra i danni sostenendo che, cito testualmente, "non è possibile che un furgoncino, che notoriamente ha la parte anteriore più debole, possa causare un danno di quella entità all'auto che al contrario ha la parte posteriore più resistente".

L'assicurazione non paga, nonostante che il conducente del furgoncino confermi, anche per iscritto, di aver causato un grave danno all'autovettura.

In termini economici, il danneggiato non solo è costretto ad anticipare i soldi per far riparare l'auto ma deve anche sostenere le spese per una causa, spese che, con il protrarsi dell'azione legale,  possono superare l'entità del danno.

Nel caso sopra descritto per fortuna vi sono alcuni testimoni e pertanto la compagnia di assicurazione, non potendo negare che si sia verificato il tamponamento, più o meno esplicitamente ventila la possibilità che vi sia già un danno preesistente, che il danneggiato vorrebbe riparare con questo incidente, magari d'accordo con il conducente del furgoncino!!

Quel che è certo è che se i due conducenti avessero richiesto l'intervento della Stradale, o dei Vigili Urbani, questi avrebbero effettuato tutti i rilievi del caso, e la compagnia di assicurazione non avrebbe avuto alcun margine per sollevare dubbi o illazioni circa la dinamica o l'eccessiva entità del danno e per negare, di conseguenza, il risarcimento.


Un altro caso: omissione di precedenza

Il secondo caso che mi è capitato di trattare riguarda una mancata precedenza: il conducente dell'auto "A", nell'immettersi in un parcheggio alla sua sinistra rispetto alla direzione di marcia, omette di dare la precedenza al veicolo "B" che in quel momento stava provenendo da destra, nella direzione opposta, e di conseguenza il primo veicolo urta la parte anteriore del secondo veicolo, causandogli dei danni non di poco conto.

Anche in questo caso non vi sono feriti ed entrambi i conducenti firmano il modulo blu, nel quale il conducente del veicolo "A" riconosce pienamente la propria responsabilità.

A questo punto vi faccio una domanda: credete che vi sia stato il risarcimento veloce che la nuova legge e la pubblicità assicurano?

Assolutamente no, ed anche in questo caso il cliente è costretto ad iniziare una causa civile con le conseguenze che ho già descritto.

In questo caso la compagnia di assicurazione non ha neppure incaricato periti per effettuare rilievi o accertamenti: si è limitata a non rispondere alle richieste di risarcimento e a prendere tempo.


Cosa fare per tutelarsi?

Visto e considerato che casi come quelli sopra descritti purtroppo capitano più frequentemente di quanto si possa immaginare, il consiglio è quello di non pensare che con la nuova legge sia sufficiente firmare il modulo blu per essere risarciti ma di continuare ad adottare gli stessi accorgimenti che ciascuno di noi ha sempre adottato in caso di incidente.

Ad esempio, qualora Vi troviate coinvolti in un sinistro, sia pure banale, come un tamponamento, la prima cosa che dovrete fare è chiamare gli organi di polizia e soltanto dopo, per una pura formalità, potrete compilare diligentemente il modulo blu, che presenterete alla Vs. compagnia unitamente al verbale di polizia.

E' molto importante inoltre, se le circostanze lo permettono (v. art. 161 del Codice della Strada), non spostare i veicoli coinvolti nell'incidente, perchè altrimenti le forze dell'ordine potrebbero non essere in grado di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro; l'articolo 161 dispone che i veicoli siano rimossi, cito testualmente, "qualora ingombrino la carreggiata in modo da creare pericolo o intralcio al traffico sopraggiungente".

Inutile dire che, se il danno è di lievissima entità (il fanalino rotto o il paraurti lievemente ammaccato), non vale certamente la pena di cautelarsi fino a questo punto, ma in ogni caso ciascuno valuti di volta in volta le circostanze e i rischi cui può andare incontro.

Queste precauzioni non vi assicureranno un risarcimento chiaro e veloce al 100%, però forse le Compagnie di assicurazione, di fronte ad un verbale di polizia, saranno più propense a provvedere al risarcimento, e, comunque, Voi avrete in mano una prova sicuramente più valida da produrre in una eventuale causa.


Avvocato Anna Andreani
Avvocato Anna Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451 - Polizza Generali: 271920590
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