In data 21 settembre 2007 si è tenuta a Massa (MS) una giornata studio sulla ordinanza della Corte di Cassazione I° sezione civile del 22 marzo/3 aprile 2007, con la quale la Suprema Corte ha introdotto una significativa innovazione nella sfera di competenze del Tribunale dei Minorenni per le questioni relative all’affidamento e al mantenimento dei figli naturali, ossia i figli nati da genitori non coniugati, introducendo così una semplificazione di tipo processuale per le coppie di fatto in crisi che, purtroppo, si ritrovino a discutere davanti al Giudice per l’affidamento ed il mantenimento dei loro figli.
E’ importante sottolineare che prima della decisione della Corte di Cassazione, se all’interno di una coppia di fatto con un figlio minore uno dei due genitori, nel troncare ogni relazione con l’altro, avesse voluto chiedere l’affidamento esclusivo del figlio e al contempo chiedere la condanna dell’altro al pagamento di una somma a titolo di mantenimento, doveva far intervenire due giudici diversi: in pratica, per l’affidamento del figlio doveva andare davanti al Tribunale dei minori, mentre per il mantenimento doveva rivolgersi al Tribunale civile ordinario.
Dopo l’intervento della Cassazione la situazione è sostanzialmente cambiata.
Nel corso di un giudizio davanti al Tribunale dei Minori di Milano, la sig.ra X, che per anni ha convissuto more uxorio con il sig. Y con il quale ha avuto un figlio, chiede al Tribunale l’affidamento del minore e la condanna dell’ex convivente alla corresponsione in favore del figlio di un assegno di mantenimento.
Il Tribunale dei Minori si dichiara incompetente a decidere sul punto, per motivazioni connesse alla nuova legge sulla separazione e divorzio e individua nel Tribunale Ordinario il giudice competente a decidere su tali questioni.
Di contro, il Tribunale ordinario di Milano si dichiara a sua volta incompetente, seguendo un ragionamento opposto a quello del Tribunale dei minori.
Creatasi pertanto questa situazione di incertezza giuridica su chi debba essere l’organo giudiziario a decidere sull’affidamento e mantenimento dei figli naturali, interviene la Corte di Cassazione per cercare di risolvere tale contrasto, la quale segue una impostazione completamenti diversa.
Secondo la Suprema Corte, anche grazie alla nuova legge del 2006 che ha introdotto importanti modifiche sia al codice civile che al codice di procedura civile in materia di separazione e divorzio, quando si tratta di decidere su questioni relative sia all’affidamento che al mantenimento dei figli di coppie di fatto, il Giudice competente è uno solo, e cioè il Tribunale dei Minori, che risiede presso la sede della Corte di Appello del capoluogo di provincia.
Dal provvedimento della Corte di Cassazione emerge un dato indiscutibilmente positivo: essa consente ai genitori naturali in crisi di poter rivolgere le proprie istanze ad un unico Giudice allorché sorgano problemi sia per l’affidamento che per il mantenimento dei figli minori, mentre prima erano costretti a adire più giudici, magari dislocati in sedi giudiziarie diverse, con inevitabili dilatazioni di tempi e di costi.
Per meglio chiarire il concetto facciamo un esempio: prima dell’intervento della Cassazione, se un genitore naturale, residente a Massa, voleva chiedere l’affidamento del figlio e al tempo stesso far condannare l’altro a versare il mantenimento, doveva, per la prima richiesta, promuovere un giudizio davanti al Tribunale dei Minori di Genova, mentre per il mantenimento doveva rivolgersi al Tribunale civile ordinario di Massa.
Tale sistema quindi costringeva le coppie di fatto a “sdoppiare” le proprie richieste davanti a giudici diversi, con un dispendio di energie e denaro.
Viceversa, con l’attuale sistema, introdotto dalla Cassazione, il genitore naturale potrà rivolgere entrambe le richieste in un’unica istanza al solo Tribunale dei Minori (nel nostro esempio a Genova), con i seguenti vantaggi:
1) Riduzione dei costi e dei tempi processuali.
2) Unico giudice che decide su entrambe le questioni.